Alla fine Matteo Marnati è riuscito a salvare la legge piemontese sul deflusso ecologico, quella che permette di andare in deroga alla normativa nazionale nei periodi di siccità, seppur in modo sperimentale. E’ un percorso davvero stretto: il Piemonte aveva varato una norma che il Ministero dell’Ambiente voleva invalidare presso la Corte Costituzionale ma, dopo un iniziale duello politico tra Marnati e Pichetto Fratin, il ministro si è reso conto di non poter lasciare le risaie senz’acqua (del resto, lui stesso è biellese e ha lavorato per una vita all’Ovest Sesia).
ACCOLTI I CONSIGLI MINISTERIALI
Così l’assessore Marnati, responsabile dell’ambiente per la Regione Piemonte, ha accolto i consigli ministeriali per correggere la norma in cambio della sopravvivenza della sperimentazione, e con essa una campagna risicola che si annuncia complicata (leggi l’articolo). Una mediazione politica, che potrebbe non bastare a salvare tutta la campagna irrigua ma che non lascerà scoperte le risaie. In sostanza si tratta di riconoscere l’esistenza di casi particolari nella determinazione del Deflusso Ecologico.
NORMA IN ANTEPRIMA
La nuova norma, stando alle indiscrezioni raccolte da Risoitaliano, sarà presentata in Giunta regionale domani e dirà: «In attuazione dell’articolo 8 della Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’articolo 35, punto 5, lett. g) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 179-18293 del 2 novembre 2021, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026, ovvero entro il diverso termine che dovesse essere stabilito da successive norme di legge per l’applicazione del Deflusso Ecologico, la Giunta regionale procede alla modifica del Regolamento regionale n. 14 del 27 dicembre 2021 recante “Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”, individuando:
I PUNTI SALIENTI
a) i casi particolari che determinano la necessità di verificare i presupposti per l’introduzione di diverse discipline nella definizione del DE, con riferimento:
1) alla salvaguardia dei canali storici per il mantenimento della loro identità storico-culturale connesse alle attività agricole e per la tutela degli ecosistemi sottesi;
2) alle derivazioni irrigue a servizio di comprensori nei quali insistono colture che beneficiano di denominazioni di qualità riconosciute dall’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2024/1143 e del Regolamento UE 1308/2013;
3) ai corsi d’acqua a regime torrentizio o tratti di essi nei quali, sulla base dei dati idrometrici disponibili, dei bilanci idrici regionali e distrettuali, dei Bollettini siccità ISPRA e dei rapporti dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in ragione di circostanze non eccezionali e non imprevedibili ma cronicamente ricorrenti, la portata naturale nel periodo irriguo è inferiore al valore di deflusso ecologico calcolato ai sensi del regolamento regionale vigente, o in alternativa che ricadono in territori soggetti a ripetuti e documentati periodi di siccità tali per cui gli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico determinerebbero costanti gravi carenze di approvvigionamento irriguo con conseguenze sul sistema economico produttivo”;
4) ad ogni altra circostanza che determini la necessità di salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari, anche indipendentemente dal livello di disponibilità e di severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti;
b) le modalità di determinazione del DE idonee a salvaguardare i beni e gli interessi di cui alla precedente lettera a), ferme le verifiche istruttorie previste dall’art. 77, comma 7, del d.lgs. 152/2006, tenuto conto della non sostenibilità dell’impatto socio-economico rispetto al beneficio ambientale conseguibile dall’applicazione del Deflusso Ecologico e nel rispetto del principio di non deterioramento dello stato del corpo idrico». Ora bisognerà capire se e come cambierà concretamente la gestione del deflusso in Piemonte, visto che fino a fine 2026 c’era una disposizione secondo cui l’acqua derivabile nei canali non deve essere inferiore al 70% e il deflusso è calibrabile in base alla variabilità stagionale e al regime dei corsi d’acqua.
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