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VENDITA DIRETTA LONTANO DALL’AZIENDA

da | 13 Ott 2015 | NEWS, Norme e tributi

governoIl Ministero delle Politiche agricole, con la nota 2885 del 7 agosto, ha chiarito che la vendita dei prodotti agricoli, a cielo aperto, è sempre e ovunque consentita in quanto l’attuale formulazione dell’art. 4 del decreto legislativo 228/2001 (la cosiddetta “Legge d’orientamento”) non pone alcun limite territoriale, purché l’imprenditore agricolo ne abbia la legittima disponibilità. In particolare, informa Confagricoltura. l’imprenditore agricolo può effettuare la vendita diretta in un qualsiasi locale aperto al pubblico, anche se ubicato in comuni diversi da quello in cui è esercitata l’attività di produzione agricola, a prescindere sia dalla destinazione d’uso del locale sia dal punto di vista delle risultanze catastali sia dalla destinazione urbanistica della zona in cui ricade l’immobile. Inoltre può essere affiancata all’attività di vendita quella di somministrazione non assistita dei prodotti oggetto della vendita. (06.10.2015)

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