L’ultima legge di bilancio ripropone la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale dei titoli posseduti al 1° gennaio 2023, anziché loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% (la precedente rivalutazione prevedeva un’aliquota pari al 14%).
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO
La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni è estesa anche a quelle negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Anche in tal caso l’imposta sostitutiva sale al 16%.