Il sistema di tracciabilità varietale del riso “classico” sembrava un’interessante occasione di differenziazione del proprio prodotto in risicoltura ma la realtà non ha rispettato le attese. La superficie coltivata con le varietà definite “classiche” dal D.lgs. n. 131/2017 è diminuita del 30% nel secondo anno ed il numero di agricoltori inseriti nell’elenco dei produttori è passato da 334 a 234, così suddivisi: 20 Baldo, 143 Carnaroli, 3 Roma, 9 S. Andrea, 46 Vialone Nano e 13 Arborio. Nonostante la situazione non sia dunque delle più rosee, l’Ente Risi, incaricato di registrare e convalidare le adesioni dei risicoltori a questo sistema (con il Mipaaft), il 2 marzo ha pubblicato un vademecum per gli operatori del settore.
Per gli agricoltori il testo ricorda l’elenco dei documenti da conservare in azienda:
1.l’istanza di adesione (per il quale vi lasciamo il modulo da compilare al termine dell’articolo), documento da cui parte l’iter di iscrizione al sistema di certificazione, da consegnare obbligatoriamente entro il 20 luglio di ogni anno per l’annata successiva.
2.la denuncia di superficie: da unire all’istanza e da presentare ogni anno entro la medesima data.
3.la denuncia di produzione: de effettuare entro il 10 novembre.
4. l’eventuale fine vendita per la campagna in corso, ricordando che la denuncia di rimanenza è da emettere su base mensile (entro il 15 di ogni mese) durante la campagna, utilizzando il modello D5 per riserie/pilerie o il modello D5 bis per commercianti di risone, nella quale dovranno essere specificate le giacenze per ogni singola varietà a “classico”. La denuncia di rimanenza di fine campagna (al 31 agosto), invece, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, utilizzando il modello D4, nella quale dovranno essere specificate le giacenze per ogni singola varietà a “classico”.
5.Nel caso di adesione al sistema di tracciabilità anche nella campagna 2018/2019 (semine 2018) il fine vendita per la campagna 2018/2019 o la denuncia di rimanenza al 31 agosto 2019
6.I documenti comprovanti l’acquisto di semente certificata: certificati di trasferimento risone, fatture e cartellini. Ricordiamo inoltre che, in seguito al Decreto interministeriale 8 novembre 2018, sono stati fissati dei quantitativi minimi di semente da utilizzare per le varietà “classiche”, che vi riportiamo di seguito in tabella.
7.Nel caso di vendita del risone come “classico”: i Certificati di Trasferimento Risone, il contratto di compravendita del risone “classico” e le fatture che devono tutti riportare l’indicazione “classico”.
Il documento dell’Ente ricorda inoltre che: «L’intera quantità seminata e prodotta come “classico” deve essere stoccata separatamente da tutte le altre varietà. Nel luogo di stoccaggio deve essere possibile identificare le varietà richieste a “classico” in modo da consentire un eventuale campionamento del risone. Nel caso in cui le varietà richieste a “classico” siano stoccate in silos o celle, si raccomanda di specificare direttamente sul silo o sulla cella il nome della varietà e l’indicazione “classico”, utilizzando appositi cartelli. In caso di stoccaggio presso un magazzino piano, l’identificazione delle varietà richieste a “classico” sarà possibile tramite appositi cartelli in cui figurino il nome della varietà e l’indicazione “classico”. In alternativa, per entrambe le modalità di stoccaggio, è possibile evidenziare lo stoccaggio separato delle varietà a “classico” su un documento (registro o altro) che consenta di identificarle senza dubbio alcuno nei rispettivi luoghi di stoccaggio».
Passando al lato commerciale, l’Ente Risi sottolinea l’importanza di specificare e verificare la presenza nei documenti relativi ad ogni passaggio (contratti di compravendita, fatture e registri dedicati ad ogni settore della filiera riso) la dicitura “classico”, compito da eseguire obbligatoriamente per poter aderire al sistema di tracciabilità ed averne il giusto riconoscimento. Altro documento utile per i commercianti di riso è l’elenco dei produttori, pubblico e consultabile in ogni momento per accertarsi che il prodotto che si sta comprando provenga da un’azienda registrata. La lavorazione del risone e del riso semigreggio “classico”, così come il confezionamento del riso semigreggio e del riso lavorato “classico”, deve avvenire separatamente rispetto al riso privo dell’indicazione. Il confezionatore che intenda confezionare riso semigreggio o lavorato “classico” dovrà registrare le operazioni di confezionamento nel proprio registro di carico e scarico o nelle proprie schede di lavorazione, in modo che sia possibile effettuare la tracciabilità del prodotto per ogni singola varietà. Ricordiamo, infine, che i produttori hanno facoltà di abbandono dell’elenco a condizione che la richiesta sia presentata prima della denuncia di produzione e che l’elenco comprendente tutti i produttori coinvolti nel sistema di tracciabilità varietale del riso “classico” è reperibile a questo link. ( Scarica CopiadiAllegato1-istanzadiadesione_77_1133)Autore: Ezio Bosso