Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito i provvedimenti che riguardano in particolare il settore agricolo.
Regole di comportamento ed indicazioni operative in azienda
Accanto alle regolari prassi legate all’igiene personale ed alla sanificazione dei locali di servizio, resta necessario il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro e, nel caso in cui essa non possa essere assicurata, gli operatori dovranno indossare la mascherina chirurgica ed altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc …) conformi alle disposizioni sanitarie; tale prescrizione vale anche nel caso di prestazioni che prevedano sollevamento di carichi pesanti (non necessario l’uso di mascherine FFP2 O FFP3, se non in caso di assistenza a persona con infezione in corso). Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea: se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso; è inoltre precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID- 19 o provenga da zone a rischio secondo l’OMS (la rilevazione della temperatura corporea e l’acquisizione della dichiarazione costituiscono un trattamento dati personali e, pertanto, devono avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente).
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscano orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni; dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali. L’accesso agli spazi comuni aziendali va contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali; l’azienda è tenuta ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.
Gestione di persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale che dovrà procedere al suo isolamento; l’azienda procederà inoltre immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e collaborerà all’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena, anche cautelative.
Spostamenti interni, formazione ed informazione
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo. Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
L’azienda è tenuta ad assicurare l’informazione ai dipendenti sulle regole di comportamento in relazione alla situazione epidemiologica, rivolta a tutti i lavoratori e ai visitatori (consulenti e fornitori) in azienda, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei locali aziendali, appositi depliants informativi.
Modalità di accesso dei fornitori esterni e dei visitatori
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno vanno individuati servizi igienici dedicati, garantendone l’adeguata pulizia giornaliera. Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
Trasporti e logistica, automezzi
Sono obbligatori anche in questo caso il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute, etc.) ed la periodicità delle sanificazioni.
Per quanto riguarda le operazioni sui mezzi cabinati, è da evitarsi la compresenza di due lavoratori sul mezzo , l’operatore deve usare guanti monouso, cambiare l’aria all’interno dell’abitacolo e disinfettare le superfici interne.
Gestione dipendenti nei periodi di sospensione operatività aziendale
Sono sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione e sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; si utilizzino in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; nel caso ciò non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
In ambito fiscale, nella nota di approfondimento al decreto legge (17/03/2020) sono enunciate anche alcune misure a sostegno del lavoro:
Cassa integrazione in deroga
Per i dipendenti delle aziende agricole è prevista la Cassa Integrazione in deroga per operai a tempo indeterminato OTI, operai a tempo determinato OTD, impiegati agricoli in forza alla data del 23/02/2020; la domanda è da presentare alla Regione. Non è necessario avere esaurito le ferie e i permessi dell’anno precedente. La durata massima 9 settimane per ogni dipendente anche frazionabili. La cassa integrazione non verrà anticipata dal datore di lavoro ma verrà pagata direttamente dall’INPS in misura ridotta rispetto alla normale retribuzione.
Congedo parentale
Previsto per chi ha figli di età non superiore ai 12 anni, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per la durata massima 15 giorni anche frazionabili, a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito o disoccupato; è prevista la possibilità di proseguire il congedo fino al termine delle scuole in assenza di retribuzione e con diritto alla conservazione del posto.
Mutui, prestiti ed affidamenti bancari
Per quanto riguarda le aziende, è previsto innanzitutto l’ampliamento e il potenziamento di garanzie statali a sostegno della moratoria concessa dalle banche alle imprese.
Solo per micro e piccole medie imprese (vi rientrano tutte quelle agricole), dovrebbe essere prevista una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020.
Proroga scadenze
Proroga al 31 maggio per tutti i versamenti scadenti dall’08.03.2020 al 31.03.2020.
IVA addizionali Irpef è ritenuta alla fonte contributi previdenziali e assistenziali premi dell’assicurazione obbligatoria per i contribuenti con redditi non superiori a due milioni di euro.
Proroga al 31 maggio della rata “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e della rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Proroga al 30 giugno dei versamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Sospesi dall’08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione controllo accertamento riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
I titolari di partita IVA possono chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa attraverso apposita autocertificazione attestante la perdita nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019; non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Autore: Milena Zarbà