Lo abbiamo scritto e lo ripetiamo: nonostante non ci siano state ulteriore proroghe dell’entrata in vigore, si è nell’impossibilità di avviare la revisione perché non è stato emanato il decreto che doveva definire le modalità di effettuazione delle revisione (punti da controllare, soggetti abilitati, etc.). Quindi, come abbiamo scritto in passato (leggi l’articolo), in assenza di regole su come effettuare la revisione, risulta già superata (31.12.17) la scadenza per i trattori immatricolati entro il 31/12/1973 e si sta avvicinando (31.12.18) quella per i trattori immatricolati dal 1/01/1974 al 31/12/1990, senza che nessuno sappia dire agli agricoltori cosa fare. La situazione preoccupa gli operatori agricoli anche per i controlli su strada: alla mancata revisione delle macchine agricole sono associate specifiche sanzioni che sembrerebbero essere già in vigore in base al comma 1 dell’articolo 111 del “nuovo codice della strada” che dispone la revisione, a far data dal 30 giugno 2016, ancorché priva del quadro normativo di riferimento. Serve una nuova proroga o un atto amministrativo che chiarisca che l’obbligo di revisione non è applicabile fino a che il quadro regolatorio non venga completato.
L’obbligo di revisione delle macchine agricole (in particolare trattori agricoli) è stato introdotto dal 19 dicembre 2012, per effetto della modifica apportata all’articolo 111 del Codice della Strada dal Legge 17/12/2012, n. 221. Fermo restando la condivisione della necessità di aumentare i livelli di sicurezza in azienda, nonché di ammodernare il parco macchine ormai obsoleto, la scelta di rendere obbligatoria la revisione delle macchine agricole, ci ha lasciato fin da subito molto perplessi per la complessità e l’onerosità dell’applicazione dell’adempimento. Tali perplessità sono dovute principalmente a: il numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere sottoposto a revisione (più di 2 due milioni di veicoli); le specificità di tali tipologie di macchine (caratteristiche costruttive completamente diverse dagli altri veicoli); le difficoltà economiche legate al rinnovo del parco macchine; la mancanza di incentivi specifici per la rottamazione, limite del “de minimis” a 15.000 euro; le difficoltà che si potrebbero riscontrare nel raggiungere le officine autorizzate, spesso ubicate nei centri urbani più grandi. Il “Milleproroghe 2016” è intervenuto con un ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della revisione dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, fermo restando che l’effettivo calendario per effettuare la revisione, almeno per quanto riguarda i trattori agricoli, è stabilito dal D.M. 20 maggio 2015.