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UN MESE PER L’ACCORDO?

da | 31 Gen 2014 | NEWS

logoRisiSulla legge per il mercato interno non c’è ancora un accordo ma si cercherà di trovarlo entro febbraio. La riunione di questa mattina all’Ente Nazionale Risi, alla presenza dei dirigenti del Mipaaf e di tutti i rappresentanti della filiera risicola, si è conclusa prendendo atto che è necessario riflettere ancora un po’. Secondo le fonti di Risoitaliano, su alcuni punti, come l’inserimento della categoria “riso aromatico” tra le definizioni opzionali, l’intesa è vicina. Altri, come le miscele, creano ancora forti mal di pancia. In realtà, la bozza di legge era talmente pronta che qualcuno aveva pensato di inserirla nel collegato alla legge di stabilità 2014. E’ stata congelata in attesa di un accordo. Per il momento, dall’Ente Nazionale Risi non filtrano notizie o commenti a riprova della delicatezza del passaggio: si attende una nuova legge dal 1958 e si è giunti a quest’appuntamento con posizioni divaricate e toni polemici che non facevano ben sperare. Tuttavia i protagonisti – Airi, confederazioni agricole e sementieri – sono usciti dalla sede milanese dell’Ente Risi con l’impegno di rivedersi per dirimere le questioni controverse.

Come sappiamo, la bozza originaria della legge – diffusa in anteprima da Risoitaliano – divideva in due il mondo del riso commercializzato in Italia: da un lato, tutte le varietà che rientrano, in base alle loro caratteristiche, in 9 denominazioni tradizionali (Arborio, Roma-Baldo, Carnaroli, Ribe, Vialone Nano, S. Andrea, Originario, Padano e Rosa Marchetti) poi diventate 8 con l’eliminazione dell’Originario, insomma decine di varietà che già oggi vengono commercializzate con queste denominazioni e che saranno inserite in un apposito registro tenuto dall’Ente Risi. Nell’altra metà del mercato si era deciso di inserire invece tutte le varietà non iscritte nell’elenco delle “tradizionali” che si sarebbero presentate al consumatore sotto la denominazione comunemente usata sul mercato internazionale (Tondo, Medio, Lungo), accompagnata o meno dal loro nome. Una scelta di semplificazione e di trasparenza a tutto vantaggio dei consumatori, secondo l’industria. Uno svilimento della tradizione risicola che ha portato a selezionare e rendere riconoscibili varietà come il Carnaroli, secondo i produttori agricoli.

A quanto si sa, la bozza è stata corretta più volte (l’ultima versione disponibile – che sarà oggetto di revisione – è quella riportata nel collegato alla legge di stabilità 2014) e in questo momento pare che si propenda per una divaricazione meno rigida tra i risi che saranno venduti sotto il “cappello” delle otto varietà tradizionali (con la possibilità di aggiungere l’aggettivo “Classico”) e quelli che finiranno nelle confezioni riconoscibili solo dal nome dei gruppi. Le posizioni più dure sembrano essere quelle di Confagricoltura e Assosementi. Coldiretti e Cia giocano invece un ruolo di pontieri. Queste, a quanto è trapelato finora, sono le questioni aperte: 1) consentire che anche il riso parboiled possa fregiarsi della denominazione riservata alle varietà tradizionali; 2) vietare le miscele tra risi tradizionali (per Assosementi il veto dovrebbe valere per tutti i risi); 3) vietare che le varietà tradizionali possano essere vendute anche come risi generici. Di seguito pubblichiamo le “Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla legge di stabilità per il 2014)” all’interno del quale è riportata l’ultima bozza della legge, che precede quindi le modifiche decise durante la riunione di oggi. La sezione riso inzia dall’articolo 26. (31.01.14)

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca

(Collegato alla legge di stabilità per il 2014)

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazione

 

 

 

ART. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli).

1. Al fine di assicurare l’esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e  l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché  di garantire il regolare esercizio dell’attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei procedimenti di controllo e di recare il minor intralcio all’esercizio dell’attività di impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza a carico delle imprese agricole, come risultanti dai relativi processi verbali, sono resi disponibili tempestivamente con modalità informatica alle altre Pubbliche amministrazioni per il tramite dell’Ufficio territoriale di Governo. All’attuazione della presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L’obbligo di registrazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l’esercizio dell’impresa.

4. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. All’articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Non sono tenuti all’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non supera 200 KG di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le presenti disposizioni non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati firmatari dell’associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio – economico – europeo.».

 

ART. 2.

(Abilitazione all’utilizzo di macchine agricole).

1. Per l’utilizzo delle macchine agricole l’abilitazione degli operatori prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti richiamate dall’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno sei mesi.

 

Art. 3

(Disposizioni in materia di assistenza alle imprese agricole).

1.Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell’articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

2. I Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, possono esercitare le funzioni di agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, senza necessità di ottenere l’accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, purché in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 4, lettere a) e b) dell’allegato di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica e di polizza assicurativa adeguata ai massimali ivi indicati.

3. Ai fini di cui al comma 2, i Centri autorizzati di assistenza agricola inviano al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza alle Regioni e alle provincie autonome che hanno provveduto al loro riconoscimento sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, la comunicazione di inizio attività corredata dalle certificazioni di conformità alle norme di gestione per la qualità. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede alla verifica di coerenza e validità della certificazione pervenuta.

4. L’attività di cui al comma 2 può essere esercitata dal momento dell’avvenuta comunicazione al Centro autorizzato di assistenza agricola richiedente ed alle amministrazioni che hanno provveduto all’autorizzazione ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, della verifica positiva da parte del Ministero per lo sviluppo economico dei requisiti richiesti e, in ogni caso, decorso il termine di cui al comma 3, senza che vi siano state comunicazioni ostative da parte del Ministero.

5. I Centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, nell’esercizio dei loro compiti ed attribuzioni istituzionali o di legge, accertano ed attestano fatti o situazioni di ordine meramente tecnico, ad essi demandati, relativi a dati o elementi certi e precisi, con esclusione di qualsivoglia intervento, anche sostitutivo di organi amministrativi, che implichi esercizio di poteri discrezionali o valutativi.

 

ART. 4.

(Disposizioni in materia di servitù).

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l’installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità e comporta l’obbligo per il soggetti richiedenti  di provvedere al ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro, fatto salvo comunque l’eventuale risarcimento del danno.

 

ART. 5.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi).

1. All’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, a primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

 

ART. 6.

(Disposizioni in materia di contratti agrari).

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l’esercizio dell’attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

 

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca).

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b)      organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c)      coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d)      risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e)      revisione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura e pesca;

f)        introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura e pesca con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura e pesca;

g)      revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l’attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

 

 

ART. 8.

(Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura biologica).

 

 

  1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, gli articoli 6, 7, 8 e 9  sono abrogati.
  2. È istituito, nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Sistema informativo per  il biologico, di seguito denominato SIB, che utilizza l’infrastruttura del SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale, al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo  previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.
  3. I modelli di notifica dell’attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell’attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all’uso dei sistemi informativi.
  4. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali istituisce l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
  5. Le Regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all’agricoltura biologica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell’attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.

 

 

 

TITOLO II

Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

 

ART. 9.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori).

 

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all’articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell’articolo 46-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della produzione animale,  allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del settore agroalimentare

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)      definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l’ente;

b)      ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la valorizzazione delle professionalità esistenti;

c)      utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all’internazionalizzazione del made in Italy, nonché per politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori dei suddetti enti, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;

d)      riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1)      riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all’Agenzia medesima e, in particolare, dell’attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall’AGEA, nonché dell’attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale,  al fine di ottimizzare l’accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle Pubbliche amministrazioni, di favorire l’efficienza dell’erogazione dei  servizi e del sistema di pagamenti nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a., anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali e rafforzamento del nucleo Carabinieri Politiche agricole;

2)      riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici, mediante riduzione e accorpamento degli istituti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,  e conseguente previsione di un numero limitato di Centri, comunque di livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l’attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre Pubbliche amministrazioni, Regioni e privati e soppressione dell’Istituto nazionale di economia agraria di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con contestuale trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

3)      razionalizzazione dell’attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata,  trasferendo ad ISMEA le funzioni i compiti, e le risorse umane, strumentali e finanziarie della società ISA s.p.a., con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;

4)      razionalizzazione  delle strutture operanti nel settore ippico, anche attraverso la loro confluenza nelle strutture ministeriali;

3. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e tenendo conto della normativa comunitaria in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a)        riorganizzazione del sistema di consulenza al settore finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l’obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b)        riconoscimento del principio per il quale l’iscrizione ai libri genealogici e ai Registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l’individuazione della razza e per la certificazione d’origine;

c)         riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d)        riconoscimento del principio per il quale la gestione dei Libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e)         soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f)          previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative Associazioni di allevatori;

g)        possibilità di autofinanziamento delle Associazioni dei allevatori attraverso l’espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell’attività di miglioramento genetico.

 

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corredati da apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l’altro, i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recante disposizioni integrative e correttive.

 

 

 

TITOLO III

Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

 

 

ART. 10.

(Interventi per lo sviluppo del Made in Italy all’estero).

  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, nonché  alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, in ciascuno dei periodi d’imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l’ampliamento di reti e infrastrutture logistiche  e distributive, ovvero l’adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un’impresa.

 

  1. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2016, a valere sulle risorse di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, come successivamente rifinanziata

 

ART. 11.

(Marchio identificativo della produzione nazionale).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l’introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agroalimentare nazionale, nonché a disporne il relativo regolamento d’uso. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel  commercio  della  produzione  agroalimentare  nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell’accordo di cui al primo periodo.
  2. Con l’accordo di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di vigilanza sull’uso del marchio e i costi a carico dei soggetti richiedenti l’uso del marchio stesso.

 

 

 

ART. 12.

(Contratti di rete nel settore agricolo).

 

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è aggiunto il seguente comma 361-bis:

«361-bis. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete.».

  1. Fatti salvi i limiti previsti dall’ordinamento europeo, le imprese agricole organizzate con il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, possono prioritariamente accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014 – 2020.

 

 

 

ART. 13.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei).

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l’assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate.»;

b)      al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

 

 

ART. 14.

(Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole.

b)      sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori.

c)      revisione della normativa in materia regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali, e contratti di organizzazione e vendita.

  1. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime.

 

  1. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 2 i decreti possono essere comunque adottati.

 

  1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recante disposizioni integrative e correttive.

 

 

ART. 15.

(Interventi per favorire l’imprenditoria femminile)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, all’articolo 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le parole: «, nonché al finanziamento di investimenti promossi da giovani imprenditrici nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.».

 

 

ART. 16.

(Interventi a sostengo delle imprese agricole condotte da giovani)

 

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      il Capo III è sostituito dal seguente:

«Capo III

 Misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale

 

Art. 9.

(Principi generali).

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.

 

Art. 10.

(Benefici).

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria, e le stesse sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.

 

Art. 10-bis.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a)                 costituite da non più di 6 mesi alla data di  presentazione della domanda di agevolazione;

b)                 di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

c)                  esercitanti esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile;

d)                 costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;

e)                  in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40;

f)                   in cui i giovani imprenditori agricoli dai 18 anni e fino al compimento del quarantesimo anno d’età che amministrano e conducono l’impresa siano subentranti nella conduzione di un’intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L’azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), e da almeno due anni dal requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

4. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

 

Art. 10-ter.

(Progetti finanziabili).

1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti posti dall’Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

Art. 10-quater.

(Risorse finanziarie disponibili).

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2002, n. 261. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.»;

 

b)      all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

 

ART. 17.

(Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta).

 

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per  l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con in Ministri competenti per ciascun decreto, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

 

TITOLO IV

Disposizioni relative a singoli settori produttivi

Capo I

Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.

 

ART. 18.

(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all’articolo 19, fabbricati in Italia.
  2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all’articolo 19 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 19 e rispettare i requisiti di cui all’articolo 19.

ART. 19.

(Definizione dei prodotti).

  1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Lycopersicon esculentum Mill., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a)   conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1)        pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2)        pomodori pelati interi:  conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra  altezza  e diametro  maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3)        pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori  sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali,  fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b)   Concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al contenuto di solidi solubili , espressi in residuo rifratto metrico. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 20, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l’uso;

c)    Passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2005, n. 232;

d)   Pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell’acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1)      pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 percento;

2)      polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 percento.

 

ART. 20.

(Requisiti dei prodotti).

  1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all’articolo 19, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. I prodotti di cui al presente Capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

 

ART. 21.

(Etichettatura e confezionamento ).

 

  1. I prodotti di cui al presente Capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
  2. I prodotti di cui al presente Capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all’articolo 20, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 20, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

 

 

ART. 22.

(Sanzioni).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione delle disposizioni di cui al presente Capo è punita:

a)      con una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b)      con una sanzione amministrativa pecuniaria da novemila euro a cinquantaquattromila euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive, di con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2005, n. 232.
  2. L’autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

ART. 23.

(Abrogazioni).

  1. Sono abrogati:

a)      la legge 10 marzo 1969, n. 96;

b)      il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428;

c)      l’articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

d)      l’articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2005, n. 232.

ART. 24.

(Clausola di mutuo riconoscimento).

  1. Fatta salva l’applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente Capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato dell’ EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

 

ART. 25.

(Disposizioni finali e transitorie).

 

  1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
  2. Gli articoli 1, 2, 3, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 19, comma 1.
  3. Per gli adempimenti previsti dal presente Capo le Amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Le disposizioni di cui al presente Capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.

 

 

Art. 26.

(Ambito di applicazione e definizioni).

 

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano al prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione “riso”.
  2. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
  3. Ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per:

a)        riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

b)        riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

c)         riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

Art. 27.

(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

 

  1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:

a)        riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso originario;

b)        riso a grani medi ovvero riso medio;

c)         riso a grani lunghi ovvero riso lungo.

  1. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato 4. Per il  riso semigreggio, o integrale, i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.
  2. La denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), b) o c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Non possono tuttavia essere utilizzati i nomi delle varietà di riso greggio di cui all’articolo 28, comma 3.
  3. I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al comma 2, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.
  4. È consentito l’utilizzo sulla confezione di nomi di fantasia, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione di vendita e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto.
  5. Nella denominazione di vendita deve figurare, se del caso:

a)        la lavorazione diversa da quella indicata all’articolo 26, comma 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;

b)        il particolare trattamento subito;

c)         il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

 

 

Art. 28

(Denominazioni di vendita delle varietà tradizionali).

 

  1. Sono istituite le denominazioni di vendita elencate nell’allegato 1 alla presente legge.
  2. È istituito presso l’Ente nazionale risi un registro nel quale sono indicate e descritte le varietà che possono avvalersi delle denominazioni di cui al comma 1. L’Ente nazionale risi provvede all’aggiornamento e alla cura del registro di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nell’allegato 2 alla presente legge sono riportate le modalità di tenuta del registro e le disposizioni applicative per il suo aggiornamento.
  3. Le denominazioni di vendita di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:

a)        della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui al comma 2, detenuto dall’Ente nazionale risi;

b)        di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell’allegato 1, elencata e descritta nel registro di cui al comma 2, detenuto dall’Ente nazionale risi.

  1. I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al comma 3, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.
  2. Nella denominazione di vendita di cui al comma 1, deve figurare, se del caso, la lavorazione diversa da quella indicata all’articolo 26, comma 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”.
  3. Le denominazioni di vendita di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per prodotto sottoposto a trattamento di parboilizzazione.
  4. L’indicazione “classico” è consentita, unicamente in associazione alla denominazione di vendita, per il prodotto di cui al comma 3, lettera a).

 

 

Art. 29.

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

 

  1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 3.
    1. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in   materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
    2. Le definizioni delle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 3 sono riportate nell’allegato 4.
    3. I metodi di analisi sono riportati nell’allegato 5.

 

 

Art. 30.

(Utilizzo di marchi collettivi).

 

  1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell’uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione di vendita possono figurare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.

 

Art. 31.

(Vigilanza e controlli).

 

  1. L’Ente nazionale risi vigila sul corretto utilizzo delle denominazioni di vendita di cui agli articoli 27 e 28, e sul rispetto delle caratteristiche qualitative di cui all’articolo 29, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza ulteriori nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 32.

(Sanzioni).

 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente Capo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600  a euro 3.500.
  2. L’autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

                                                                                                                                                 

Art. 33.

(Disposizioni transitorie e finali).

  1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.
  2. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
  3. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.
  4. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico.

 

 

 

 

Allegato 1

(articolo 28, comma 1)

 

 Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita

di cui all’articolo 28, comma 1

 

 

DENOMINAZIONI DI VENDITA

Caratteristiche del granello

Riso Padano

Riso RM o

Riso Rosa Marchetti

Riso

Arborio

Riso Roma o Riso Baldo

Riso

Carnaroli

Riso

Ribe

Riso Vialone nano

Riso

S.Andrea

lunghezza (mm)

> 5,2 ÷ ≤ 6,0

> 5,2 ÷ ≤ 6,0

6,6 ÷ 7,2

6,4 ÷ 7,2

6,5 ÷ 7,0

5,8 ÷ 6,8

5,4 ÷ 5,8

6,2 ÷ 6,7

larghezza (mm)

 

 

3,2 ÷ 3,4

2,9 ÷ 3,1

2,9 ÷ 3,1

2,4 ÷ 2,8

3,2 ÷ 3,5

2,9 ÷ 3,1

rapporto lungh./largh

< 3,0

< 3,0

2,0 ÷ 2,2

2,2 ÷ 2,4

2,2 ÷ 2,3

2,0 ÷ 2,7

1,6 ÷ 1,8

2,1 ÷ 2,3

consistenza (kg/cm2)

 

 

0,65 ÷ 0,80

0,60 ÷ 0,80

≥ 0,85

 

≥ 0,85

0,60 ÷ 0,75

perla

centro laterale

assente

molto estesa

da poco a molto estesa

molto estesa

 

molto estesa

poco estesa

 

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.

 

Allegato 2

(articolo  28, comma 2)

 

Registro detenuto dall’Ente Nazionale Risi

Il registro è costituito da:

  1. elenco delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione di vendita di cui all’articolo 28, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 1;
  2. descrizione morfologica dei granelli delle varietà di cui al punto 1.

Il registro è pubblicato sul sito web dell’Ente nazionale risi.

L’aggiornamento del registro avviene di norma entro il 31 agosto di ogni anno, ed ha effetto a partire dalla nuova campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno.

Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse, richiede l’inserimento della varietà nell’elenco di cui al punto 1 inoltrando apposita domanda come di seguito specificato nelle “disposizioni applicative”.

Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dall’elenco, inoltra apposita domanda all’ENR entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dell’anno successivo.

 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Scopo delle presenti disposizioni è definire le modalità operative per l’inclusione di una varietà nel registro detenuto dall’Ente nazionale risi ai sensi dell’articolo 28, comma 2.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richiedere l’inclusione di una varietà nella corrispondente denominazione prevista nell’allegato 1, il costitutore della varietà, oppure un “portatore di interesse”, deve presentare apposita domanda a:

  • Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

–            DG politiche internazionali e dell’Unione europee  PIUE IV – OCM unica e produzioni vegetali

–            DG dello sviluppo rurale DISR V – produzioni vegetali

Via XX Settembre 20  ROMA

 

  • Ente Nazionale Risi

Via S. Vittore, 40

20123 Milano

 

  • Responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

 

La domanda deve pervenire entro il 15 febbraio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l’indicazione della denominazione nella quale si chiede di includere la varietà.

 

ACCERTAMENTI E ANALISI

La valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 1 è effettuata dall’autorità incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le prove per l’iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, e la sua semente sia certificata in Italia,  la valutazione è effettuata su 2 campioni di semente certificata della categoria più elevata disponibile (prebase o base) e ottenuta da coltivazioni effettuate in Italia in due campagne colturali.

Nel caso in cui la varietà sia in corso di iscrizione al registro nazionale, le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sugli stessi campioni utilizzati ai fini dell’iscrizione. Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, le valutazioni sono effettuate sul campione fornito dal costitutore e sul prodotto ottenuto dalle parcelle delle prove per l’iscrizione.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, ma la sua semente non sia certificata in Italia, il soggetto che presenta la domanda invia all’autorità incaricata un quantitativo minimo di 3 kg di semente da campione standard. Il campione deve essere inviato entro il 10 marzo, accompagnato dalla scheda descrittiva della varietà (di cui all’art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio). In questo caso per procedere alla valutazione della varietà, vengono preparati due sub-campioni:

  1. sul primo sub-campione viene effettuata la valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 1;
  2. il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

I risultati dei rilievi effettuati sono trasmessi non appena disponibili all’Ente nazionale risi.

 

ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI a cura dell’Ente nazionale risi

Per ogni caratteristica da valutare, l’Ente nazionale risi calcola la media dei valori ottenuti dagli accertamenti effettuati dall’autorità incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La media è espressa con valori arrotondati:

– al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;

– al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L’arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

La media così ottenuta è confrontata con i valori indicati nella tabella dell’allegato 1; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l’inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.

Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni, ottenuti da coltivazioni effettuate in due diversi anni, non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, l’Ente nazionale risi informa il soggetto richiedente, che ha facoltà di richiedere che la valutazione sia effettuata utilizzando i dati ottenuti da campioni di tre diversi anni.

Sulla base dei risultati ottenuti, l’Ente nazionale risi aggiorna il registro, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al soggetto richiedente.

 

 

Allegato 3

(articolo 29, comma 1)

Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi)

 

Categorie 1

Riso

Riso parboiled

grani rotti %

5,00

5,00

grani striati % 2

3,00

1,00

grani pigmentati %

3,00

3,00

grani gessati %

4,50

4,50

grani danneggiati %

2,50

2,00

grani danneggiati da calore % 3

0,05 4

0,05 4

grani immaturi, malformati % 3

3,00

3,00

grani di altre varietà % 5

5,00

5,00

grani parzialmente gelatinizzati %

 

4,00

grani parboiled % 3

0,10

 

grani non parboiled % 3

 

0,10

pecks % 3

 

1,00

materie estranee commestibili %

0,10

0,10

materie estranee non commestibili, non tossiche %

0,01

0,01

coefficiente di variazione della lunghezza dei grani % 6

5,0

5,0

 

  1. Le definizioni sono riportate nell’allegato 4.
  2. Se la percentuale è > al valore massimo, la denominazione di vendita deve riportare l’indicazione “ostigliato”.
  3. Per il riso integrale la determinazione, è effettuata dopo la lavorazione del grano.
  4. Per le varietà Basmati e Jasmin il valore massimo è 0,50.
  5. Si applica solo alle denominazioni di cui all’articolo 28 e alle denominazioni di cui all’articolo 27, comma 2, quando è indicato il nome della varietà.
  6. Si applica alla determinazione della caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all’articolo 27, comma 1.

 

 

 

Allegato 4

(Articolo 27, comma 2)

 

Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative

 

 

Categoria

Descrizione

  1.  
riso a grani tondi/
riso tondo/originario
riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.
  1.  
riso a grani medi/
riso medio
riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3.
  1.  
riso a grani lunghi/
riso lungo
riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri.
  1.  
grano rotto o rottura frammenti di grani aventi una lunghezza < o = ai 3/4 della lunghezza media del grano intero.
  1.  
grano striato grano o rottura con striature di pericarpo pigmentato la cui lunghezza è > o = alla metà del grano integro, ma la superficie rivestita da queste striature è < di  ¼  della superficie totale.
  1.  
grano pigmentato grano o rottura con pericarpo di colore diverso da quello dovuto alle caratteristiche ereditarie della varietà, che riveste più di ¼ della superficie del grano.
  1.  
grano gessato grano o rottura di riso non parboiled, fatta eccezione per il riso ceroso, la cui superficie ha aspetto opaco e farinoso.
  1.  
grano danneggiato grano o rottura che mostra un deterioramento evidente, causato da umidità, infestazioni, malattie o altre cause, esclusi i grani danneggiati da  calore.
  1.  
grano danneggiato da calore grano o rottura il cui normale colore si è modificato per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica. Questa categoria comprende grani di colore giallo/giallo scuro nel riso non parboiled e grani di colore arancio/arancio scuro nel riso parboiled, dovuti ad alterazioni microbiologiche.
  1.  
grano immaturo, malformato grano o rottura a maturazione incompleta e/o mal sviluppato.
  1.  
grani di altre varietà grani o rotture di varietà diversa da quella indicata nella denominazione di vendita.
  1.  
grani parzialmente gelatinizzati grano  o rottura di riso parboiled non completamente gelatinizzato e con un’evidente area bianca opaca.
  1.  
pecks grano  o rottura di riso parboiled nel quale più di 1/4 della superficie è di colore marrone scuro o nero dovuto al processo parboiled.
  1.  
materie estranee commestibili semi, parti di semi e loro derivati commestibili.
  1.  
materie estranee non commestibili, non tossiche sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche.

 

 

 

 

 

Allegato 5

(articolo 29, comma 4)

 

Metodi  di analisi.

 

 

 

UNI EN ISO 11746: 2012 – Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI EN ISO 11747: 2012 – Riso – Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura.

UNI EN ISO 7301: 2013 – Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso – Oryza sativa L. – soggetto a transazioni commerciali).

 

NOTA: Nel caso non vi sia un’esatta corrispondenza tra le definizioni elencate nei metodi sopra riportati e quelle elencate nell’allegato 4, ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’allegato 4.

 

 

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