L’Agenzia delle Entrate, con la circolare Circolare AdE n. 14/E del 17/06/2019, ha chiarito i vari aspetti della fattura elettronica: dalle modalità di emissione e registrazione, alle novità normative riguardanti l’IVA. Una delle questioni più importanti che l’Agenzia ha affrontato riguarda la previsione contenuta nell’art. 11 del D.L. n. 119/2018 (che ha modificato l’art. 21 del DPR n. 633/72), in cui è previsto che dal 1° luglio 2019, le “fatture immediate”, fermo restando la data di effettuazione dell’operazione, possono essere trasmesse tramite il SdI entro i successivi 10 giorni, ora modificati in 12 giorni per effetto dell’art. 12 ter del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto sulla crescita economica) conv. in L. n. 58/2019. In tal caso, posto che la data di invio è certificata dal SdI, il campo“DATA” della sezione “DATI GENERALI” del file della fattura elettronica, deve sempre essere rappresentato dalla data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata), bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione, e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
La fattura immediata
Così, in un esempio concreto l’Amministrazione finanziaria chiarisce che a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
– emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato conlo stesso valore (28 settembre 2019);- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
– generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo“Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.
La fattura differita
Con riferimento alle fatture differite, di cui al quarto comma, lett. a) dell’art. 21 del DPR. n. 633/72 (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni), nel documento di prassi viene specificato che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).Ovviamente nulla muta ai fini della liquidazione dell’imposta che avrà come riferimento la data di effettuazione dell’operazione (nel caso di fattura immediata, ovvero dell’ultima consegna del bene, nel caso di fattura differita). Si ricorda che 1 luglio 2019 non è più possibile per i contribuenti trimestrali IVA avvalersi della disapplicazione/riduzione delle sanzioni per l’emissione delle fatture rispettivamente, entro il termine della liquidazione periodica o della liquidazione periodica successiva (mentre per i contribuenti mensili è ancora possibile avvalersi del termine lungo di invio della fattura, usufruendo del predetto sistema di mitigazione delle sanzioni fino al 30 settembre prossimo).
Disposizioni speciali
La circolare precisa, inoltre, che restano fermi i più ampi termini di emissione della fattura previsti da disposizioni speciali. In tal senso si ritiene vi rientri la disciplina prevista dal D.M. 15/11/1975 (cessioni con prezzo da determinare), secondo cui, per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi, commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti, o il prezzo è stato comunque determinato. Analoghe considerazioni devono ritenersi valide per la fattispecie del conto vendita.
Registrazione degli acquisti
La nuova formulazione del decreto IVA, ha soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Fermo restando che il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.Si ricorda, inoltre, che Il legislatore ha previsto, a valere dal 2020, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti: 1) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;- liquidazione periodica dell’IVA; 2) dichiarazione annuale dell’IVA. La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite degli intermediari, comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri.
Detrazione dell’IVA
L’esigibilità dell’imposta, resta ancorata alla data di effettuazione dell’operazione,indipendentemente da quando il file venga effettivamente trasmesso avvalendosi dei 12 giorni dimargine per l’invio. Pertanto, tornando all’esempio cui sopra, ed ipotizzando che la fattura avente data 28 settembre 2019, venga emessa il 10 ottobre, ricevuta il 12 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.Ciò che non potrebbe avvenire laddove un’operazione del 2019 (di dicembre, ad esempio), venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione. Si rammenta, che, entrambi i requisiti (ricezione ed annotazione) sono indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto.
Sanzioni
Con riferimento all’impianto sanzionatorio, viene confermato che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, (gennaio-giugno 2019), le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata, mentre sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, le predette disposizioni sulla disapplicazione/riduzione sanzionatoria si applicano fino al 30 settembre prossimo.
Esterometro
Nel documento di prassi viene chiarito che non sono tenuti all’invio dell’esterometro i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre che l’invio della comunicazione mensile è obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti ostabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI, e riguarda non solo le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Imposta di bollo
Si chiarisce che ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo, contano solo le fatture transitate attraverso lo SdI correttamente elaborate, e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio messo a disposizione dall’AdE, che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite SdI, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale. Inoltre viene ribadito il termine di adempimento, da identificarsi: 1) nel centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, ossia nel 30 aprile di ciascun anno, in riferimento all’anno solare precedente (si v. la risoluzione n. 43/E del 28/04/2015), per tutti i documenti diversi dalle fatture; 2) nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare (ossia, per l’anno in corso, nel 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché nel 20 gennaio 2020).Inversione contabile ed autofatture.
Autofatture e…
L’Agenzia coglie l’occasione, inoltre, di chiarire le modalità di emissione e compilazione elettronica delle c.d. “autofatture”, dell’inversione contabile, cosiddetto “reverse charge”, e della fatturazione innome e per conto, per le quali si rinvia alla lettura della stessa circolare. Sul punto, è precisato chenel caso di emissione dell’autofattura da parte di un acquirente di agricoltore esonerato, ex art. 34 delDPR n. 633/72, resta fermo l’obbligo per lo stesso acquirente di consegnare all’agricoltore copia analogica (o informatica) dell’autofattura.
Conservazione e consultazione delle fatture elettroniche
Per chi aderisce all’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate di conservazione di tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via SdI, queste saranno portate in conservazione, nel rispetto delle norme, per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrarein possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”. Questa conservazione ha efficacia civilistica e tributaria. Per quanto riguarda il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per chi aderisce al servizio di consultazione, i file delle fatture elettroniche emesse/ricevute saranno resi disponibili, sino alla fine del secondo anno successivo alla ricezione da parte del Sistema di Interscambio (e salvo recesso anticipato dal servizio). Comunque, per i soggetti che non abbiano effettuato l’adesione, saranno disponibili i dati fattura (ossia una parte dei dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72). fino al termine dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione diriferimento. (Fonte: Confagricoltura)