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TUTTO SULLA CONDIZIONALITA’

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La nuova programmazione della PAC prevede nuove norme relative alla Condizionalità, nell’ottica di un generale rafforzamento.

OBIETTIVI E INTRODUZIONE ALLA CONDIZIONALITA’

Lo scopo è di rispondere ai nuovi obiettivi ambientali specifici, ovvero contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. A questo si aggiunge l’adattamento agli stessi (…) nonché promuovere l’energia sostenibile (OS 4), “promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali (…) anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche”(OS 5), “contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi” (OS 6).

Come spiega un recente documento della Confagricoltura Milano, la Condizionalità è lo strumento principe per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare nelle aziende. i suoi obblighi devono essere rispettati dagli agricoltori che beneficiano dei contributi comunitari, pena la riduzione, fino all’annullamento dei pagamenti.

Tali obblighi sono organizzati in due gruppi: le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) e i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Nella sintesi che segue abbiamo selezionato quelli rilevanti per i risicoltori, evidenziando il contesto di applicazione, il contenuto degli obblighi e le eventuali deroghe.

VEDIAMO INSIEME LE BCAA

La nuova condizionalità prevede degli obblighi. Questi sono organizzati in due gruppi: le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) e i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Partiamo dal primo.

  • Nell’ambito dell’OS 4, sono da sottolineare le nuove norme sul Mantenimento dei prati permanenti. A questo si aggiunge la Protezione delle zone umide e delle torbiere e il mantenimento del Divieto di bruciare le stoppie (BCAA 1,2.3).
  • Con riferimento all’OS 5, le norme sull’Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua e sulla Gestione delle lavorazioni del terreno sono state riformulate, è stata mantenuta quella sulla Copertura del suolo nei periodi più sensibili e introdotta quella sulla Rotazione delle colture (BCAA 4,5,6,7).
  • All’OS6 fanno riferimento le nuove norme sulla Destinazione di una quota minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi e sulla Protezione dei prati permanenti indicati come sensibili (BCAA 8, BCAA 9).

VEDIAMO INSIEME I CGO

La nuova condizionalità prevede degli obblighi. Questi ultimi sono organizzati in due gruppi: le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) e i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Per la prima volta, tali norme includono obblighi relativi al controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati, in tema di tutela delle acque (CGO 1), e all’uso sostenibile dei pesticidi  (CGO 8). Argomenti di stretto interesse per i nostri agricoltori.

PRATI PERMANENTI NELLA CONDIZIONALITA’

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio la BCAA1 – Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all’anno di riferimento.

APPLICAZIONE A

Tutte le superfici a prato permanente, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

IL MERITO

Non convertire le superfici a prato permanente ad altri usi agricoli e non agricoli. Per la conversione si dovrà ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (es. la normativa paesaggistica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

BCAA2: ZONE UMIDE E PAC

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA2 – Protezione di zone umide e torbiere. Si applica a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ricadenti nelle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976 n.448 e successive modificazioni (zone RAMSAR).

Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere. E’ fatto divieto di eseguire lavorazioni profonde in modo da evitare il drenaggio delle acque, all’interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976 n 448 e successive modificazioni (zone RAMSAR) e censite all’interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE

La nuova condizionalità prevede degli obblighi che sono organizzati in due gruppi: le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio la BCAA3, che è poi il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

SI APPLICA A

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE 

Divieto di bruciare le stoppie, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso.

DEROGHE

Nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

FASCE TAMPONE “CONDIZIONATE”

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Si APPLICA A

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE FASCIA DI RISPETTO

  • Obbligo A.1) no a fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed è di norma pari a 5 metri, fatto salvo quanto previsto dal Programma d’azione nitrati.
  • Obbligo A.2) nessuna distribuzione di fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua (fascia di rispetto di 5 metri o maggiore se previsto in etichetta). La norma si applica a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili. Ѐ esclusa la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero.

IN COSA CONSISTE FASCIA INERBITA

Obbligo B) Costituzione ovvero non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati nell’Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

DEROGHE FASCE

Obblighi A.1) e A.2)  ammessa nel caso di risaie;

Obbligo B) ammessa nei seguenti casi:

  • parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane;
  • terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
  • oliveti stabilmente inerbiti;
  • superfici a prato permanente;
  • risaie.

NOTE                                                       

CCCCASA

Obbligo A.1)
Per letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti mantenere:

  • 5 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
  • 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000;
  • 25 m dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar.

Per liquami, materiali ad essi assimilati e digestati mantenere:

  • 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
  • 30 m dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar;
  • Spandimento vietato in fascia A del PAI.

Per fanghi di depurazione mantenere:

  • 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
    distribuzione vietata nelle zone SIC;
  • 100 m da fiumi, torrenti e dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar;
    spandimento vietato nelle fasce A e B del PAI.

Obbligo B) L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

GESTIRE IL TERRENO PER LA CONDIZIONALITA’

La nuova condizionalità prevede degli obblighi. Tra questi ci sono le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA5 – Gestione della lavorazione del terreno. Gli obiettivi sono i rischi di degrado ed erosione del suolo. Si tenga conto anche conto del gradiente della pendenza.

SI APLLICA A, OBBLIGHI

  • A) tutte le superfici a seminativo (escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria).
  • B) terreni agricoli (escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo).

IN COSA CONSISTE, OBBLIGHI

  • A)  seminativi con una pendenza media superiore al 10 % in assenza di sistemazioni idraulico agrarie.realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello.
  • B) In presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10% in assenza di sistemazioni idraulico agrarie c’è ildivieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

DEROGHE CONDIZIONALITA’

In relazione all’impegno A), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In tali casi è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all’impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia

COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

SI APLLICA A

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE

Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

  • mantenere la copertura vegetale naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  • lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente.

DEROGHE

  • in casi di condizioni climatiche anomale che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno o presenza di motivazioni di ordine fitosanitario entrambe riconosciute dalle autorità competenti;
  • per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all’
  • interno del periodo di impegno (certificata dall’Ente competente a livello territoriale);
  • nel caso di semina di colture a perdere per la fauna;
    le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario (approvato dall’autorità
    competente);
  • colture sommerse, come il riso.Per “inerbimento spontaneo” si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito.

OBBLIGHI ED ESENZIONI DELLA BCAA 8

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA8 – A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

SI APLLICA A

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono esenti:

  • seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante;
  • erbacee da foraggio o costituiti da terreni lasciati a riposo, o investiti a leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali
    impieghi;
  • superficie agricola ammissibile costituita per più del 75% da prato permanente utilizzata per la produzione di erba o altre piante (il riso rientra in questa esenzione, come conferma l’Ente Risi)
  • erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo o
    sottoposti ad una combinazione di tali impieghi;
  • aziende con superficie a seminativo fino ai 10 ettari.

IN COSA CONSISTE

Destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi tra i quali terreni a riposo, fasce tampone e le fasce inerbite nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

DEROGHE

Nel 2023 l’obbligo A) si applica solo ai beneficiari che richiedono Ecoschemi o SRA rispetto ai quali la presente BCAA risulti pertinente come stabilito nel PSP.

MANTENERE IL PAESAGGIO PER LA PAC

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA8 – B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

SI APLLICA A 

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE

Conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali.

DEROGHE 

  • Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti;
  • Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
  • Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
  • Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo);
  • In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

PAC E NATURA 2000

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

SI APPLICA A

Tutte le superfici a prato permanente, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000.

IN COSA CONSISTE

Divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
Divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Natura2000

DEROGHE

L’autorizzazione a convertire i prati permanenti all’interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall’Ente Gestore del sito stesso, attraverso apposito provvedimento.

ATTENTI AGLI UCCELLI

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA8 – C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

SI APPLICA A UCCELLI

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE

Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti, ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B), nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita dal 15 marzo al 15 agosto salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

DEROGHE

Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

ATTENTI AI CGO DELLA CONDIZIONALITA’

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO1 – Direttiva 200/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000. La Direttiva istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. A questo si aggiungono i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.

SI APPLICA A CGO

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. CGO

IN COSA CONSISTE

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.
Al fine di proteggere le acque dall’inquinamento da fosfati, è previsto l’obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati relativi alle concimazioni minerali/ inorganiche con titolo P.

VADE RETRO NITRATI

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO2 – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

SI APLLICA A 

Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

IN COSA CONSISTE

Gli obblighi sono di natura:

  • amministrativi;
  • relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
  • rispetto dei massimali previsti;
  • divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti zootecnici dei digestati e dei fertilizzanti.

L’UCCELLO VA PROTETTO

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

SI APPLICA A

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

COLTIVIAMO HABITAT

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna.

SI APPLICA A 

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

IN COSA CONSISTE

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997 n.357.

COLTIVIAMO CIBO SICURO

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO 5 – Tema principale: sicurezza alimentare Regolamento (CE) n.178/2002. Quest’ultimo stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Inoltre, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare. Inoltre, fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

SI APPLICA A 

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72. cibo sicuro

IN COSA CONSISTE

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n.178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare.

OBBLIGHI PER CHI USA AGROFARMACI

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO 7 – Regolamento (ce) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Il criterio è relativo all’immissione sul mercato degli agrofarmaci.

SI APPLICA A

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

IN COSA CONSISTE

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

  • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
  • il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  • rispetto delle modalità di uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;
  • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuali previsti.

AGROFARMACI SOSTENIBILI IN RISAIA

La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO 8 – Direttiva 2009/128/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Quest’ultima istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

CGO 8

SI APPLICA A

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

IN  COSA CONSISTE

  • Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari.
  • Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso i centri di prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.
  • L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per i controlli effettuati fino al 31/12/2020 e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

  • stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
  • manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione;
  • movimentazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
  • recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento;
  • pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione;
  • recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti e relativi imballaggi. Autore: Azzurra Giorgio.

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