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TUTTE LE NORME PER IL DISERBO

da | 2 Mag 2020 | NEWS

A seguito dell’emanazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e del successivo recepimento da parte delle Regioni, sono entrati in vigore alcuni adempimenti tra i quali ricordiamo i seguenti:

ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E UTILIZZO di prodotti fitosanitari, sostituisce il vecchio “patentino”, il possesso è obbligatorio per l’acquisto di qualsiasi prodotto fitosanitario, deve esserne in possesso sia l’acquirente (titolare dell’azienda) sia chi effettivamente effettua il trattamento. Il rilascio avviene a seguito di apposito corso e successivo esame. (Avviso: giavoni e alisme devono aver paura)

Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari senza essere in possesso dell’abilitazione: sanzione amministrativa compresa tra 5.000 ÷ 20.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 1)

REGISTRO DEI TRATTAMENTI, obbligo di compilazione e tenuta del Registro dei trattamenti, che deve essere conservato per 3 anni in azienda, insieme alla documentazione ad esso collegata (fatture, moduli d’acquisto, schede di sicurezza).

I trattamenti vanno registrati entro entro 30 gg dalla loro effettuazione e comunque entro e non oltre la raccolta. (Avviso: previeni il brusone?)

Mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro dei trattamenti : sanzione amministrativa compresa tra 500 ÷ 1.500 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 13)

CONTROLLO FUNZIONALE delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, da eseguirsi presso un centro prova autorizzato, il controllo ha validità di 5 anni.

L’elenco dei centri è disponibile QUI.

Mancato rispetto: sanzione amministrativa compresa tra 500 ÷ 2.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 7)

taratura e manutenzione periodica obbligatoria per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, devono essere effettuate dall’azienda ogni anno e vanno annotate in apposita scheda allegata al registro dei trattamenti nella quale va riportato la data di effettuazione e i volumi impiegati.

In alternativa possono essere effettuate presso un centro prova autorizzato, in tal caso le regolazioni hanno validità di 5 anni.

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA, l’impegno si intende assolto avendo modo di dimostrare di conoscere, disporre o avere accesso a: 

  • dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
  • dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; 
  • bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
  • materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. 

Oltre a quanto sopra riportato si ritiene di sottolineare l’importanza di una corretta gestione ed impiego dei prodotti fitosanitari nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta, riguardo a ciò di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 69/2014) di applicazione del Reg. CE 1107/2009 che norma l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Avviso: scarica l’etichetta del nuovo erbicida).

  • L’utilizzo di un prodotto fitosanitario, privo dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo prescritti dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro (art. 2 commi 1 e 2) del oltre all’eventuale sanzione amministrativa accessoria che prevede la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito (revoca del patentino)
  • Il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta (ad es. dose d’impiego, numero di interventi, impiego su colture non ammesse) è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro (art. 3 comma 3) oltre all’eventuale sanzione amministrativa accessoria che prevede la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito (revoca del patentino)
  • La detenzione in magazzino o lo smaltimento delle scorte dei prodotti il cui utilizzo è stato revocato, oltre i termini fissati dalle disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro (art. 5 comma 1)
  • L’impiego dei prodotti il cui utilizzo è stato revocato, oltre i termini fissati dalle disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro (art. 5 comma 2)
  • Il Regolamento CE 1107/2009 che detta le norme in materia di commercializzazione dei prodotti fitosanitari, si applica anche ai prodotti definiti come “antidoti agronomici”, “sinergizzanti”, “coformulanti”, “coadiuvanti”. In considerazione di ciò prodotti coadiuvanti di uso diffuso, quali ad esempio il DASH, devono essere impiegati alle dosi e per l’utilizzo prescritto in etichetta.

Si rammenta inoltre che Il mancato rispetto delle norme può riflettersi in sede di controllo di condizionalità, legato a domande di finanziamento (PAC e PSR), con conseguente penalizzazione percentuale dei premi spettanti all’azienda variabile dal 3 al 20 % in funzione della gravità.

Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni approfondimenti relativi recepimento da parte delle Regioni del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), le quali hanno adottato misure specifiche relativamente all’impiego dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è stato ritenuto di particolare impatto sull’ambiente e sulla sanità pubblica.

Mancato rispetto: sanzione amministrativa compresa tra 5.000 ÷ 20.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 10)

REGIONE LOMBARDIA 

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Le aziende aventi una SAU a riso o a mais > 150 ha hanno l’obbligo della Compilazione del Registro dei trattamenti elettronico mediante utilizzo dell’apposito applicativo all’interno del sistema SISCO (https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/), in alternativa è possibile la tenuta con altro strumento informatico, provvedendo entro fine anno alla trasmissione dei dati alla Regione. (Avviso: hai già un piano dei trattamenti?)

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ACQUATICO 

A partire dal 15 marzo 2019 sono state introdotte delle limitazioni all’impiego di alcuni prodotti fitosanitari:

  • Bentazone, vietato l’utilizzo per il diserbo del riso, per la provincia di Pavia e per le altre colture, l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 50 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
  • Flufenacet, per la provincia di Pavia, Milano e Lodi l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
  • Glyphosate, può essere utilizzato al massimo sul 50 % della SAU aziendale, è consentito l’utilizzo fino al massimo del 70 % della SAU per le aziende aderenti alla misura 10.1.04 (minima lavorazione) e per le aziende risicole della provincia di Pavia che adottano la tecnica della falsa semina. 
  • Metolachlor/S-Metolachlor, per la provincia di Pavia, Milano, Monza Brianza, Brescia, Cremona e Mantova l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
  • Oxadiazon, l’impiego è consentito su una superficie massima pari sul 50% della SAU (25 % nella aree Natura 2000) a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata (si rammenta il termine del 30 giugno 2020 per l’utilizzo dei prodotti in magazzino); 
  • Sulcotrione, per la provincia di Pavia, Milano e Lodi l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
  • Terbutilazina, per la provincia di Milano, Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia Mantova e Monza Brianza l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
  • nell’utilizzo dei principi attivi sopra riportati dovrà essere garantita la riduzione del 30 % della deriva, attuabile ad. esempio tramite l’impiego di ugelli antideriva ad iniezione d’aria, di ugelli a specchio per i trattamenti su suolo nudo, di ugelli di fine barra, e/o l’utilizzo di coadiuvanti con effetto antideriva, l’utilizzo
  • esteri fosoforici e piretroidi, l’impiego nelle aree confinanti con corpi idrici rilevanti dovrà essere  garantita la riduzione della deriva del 90% 

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DEI SITI NATURA 2000 

Di seguito si riportano limitazioni specifiche per i trattamenti effettuati all’interno dei siti appartenti alla RETE NATURA 2000 (Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) :

  • Oxadiazon, l’impiego è consentito su una superficie massima pari sul 25% della SAU (a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata (si rammenta il termine del 30 giugno 2020 per l’utilizzo dei prodotti in magazzino); 
  • il trattamento contro il punteruolo acquatico (curculionide del riso) è consentito solo nelle fasce perimetrali per una larghezza massima di 25 m delle camere dove si sono riscontrate almeno il 20% di piante con sintomi. 
  • non è consentito l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti rame ad eccezione fatta per le aziende condotte ad agricoltura biologica 
  • l’impiego di prodotti geodisinfestanti nel mais è consentito in funzione dei monitoraggi effettuati l’anno precedente, mentre il controllo della diabrotica è ammesso solo a seguito del superamento delle soglie di danno. 
  • nell’utilizzo dei principi attivi sopra riportati dovrà essere garantita la riduzione del 30 % della deriva, attuabile ad. esempio tramite l’impiego di ugelli antideriva ad iniezione d’aria, di ugelli a specchio per i trattamenti su suolo nudo, di ugelli di fine barra, e/o l’utilizzo di coadiuvanti con effetto antideriva, 

REGIONE PIEMONTE 

  • Bentazone, l’utilizzo è vietato nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (all. 1 al D.M. 9 Marzo 2007) mentre nel restante territorio piemontese è vietato per il riso in sommersione. 

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ACQUATICO (D.G.R 22 febbraio 2016, n.32-2952)  

  • Oxadiazon, (si rammenta il termine del 30 giugno 2020 per l’utilizzo dei prodotti in magazzino) è consentito un unico intervento alle seguenti dosi massime:
    • 0,8 l/ha per riso in sommersione (semina in acqua e/o semina interrata seguita da sommersione) da effettuarsi con un unico trattamento, entro 7 gg dalla semina e con divieto di scarico dell’acqua nei canali per i primi 5 giorni successivi al trattamento
    • 1.5 l/ha per riso in asciutta (con semina interrata ed irrigazione turnata) da effettuarsi in pre emergenza con un unico trattamento
  • Azoxistrobina, è consentito un unico intervento all’anno con l’obbligo di mantenere le bocchette chiuse per 7 gg dopo la data di distribuzione del prodotto

Viene raccomanda l’applicazione delle buone pratiche agronomiche per i l’uso i fitofarmaci (Regolamento Regionale n. 6 del 1 dicembre 2014) e, al fine di effettuare una mitigazione della deriva, evitando la distribuzione di prodotti fitosanitari a ridosso dei corsi d’acqua adiacenti alle risaie, viene raccomandato l’utilizzo di ugelli di fine barra a getto tagliato ed il sistema di controllo  di apertura e chiusura degli ugelli  tramite GPS.

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELLE AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI 

Di seguito si riportano limitazioni specifiche per i trattamenti effettuati all’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi :

  • Bentazone: l’utilizzo, nelle aree consentite, è ammesso esclusivamente ad anni alterni, e, in caso di colture sarchiate, solo per interventi localizzati sulla fila.
  • Terbutilazina e S- Metolaclor, per l’utilizzo viene raccomandato di effettuare corsi di formazione in ambito agricolo  ai sensi del D.lgl 150/2012 al fine di attenuare il rischio di lisciviazione. Al fine di limitare la lisciviazione del prodotto viene raccomandato di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche previste e alle irrigazioni successive ai trattamenti.
  • Formulati commerciali con frasi di precauzione SPe1 (limitazione al numero di interventi) e SPe2 (limitazione all’utilizzo sul suolo), per i formulati commerciali che riportano in etichetta tali diciture devono essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute in etichetta.

L’utilizzo dei formulati commerciali contenenti le sostanze sopra riportate, devono rientrare in un programma di gestione delle avversità che contempli la pianificazione della difesa, l’adozione di tecniche integrate, la prevenzione delle resistenze, la distribuzione delle miscele limitando il rischio di lisciviazione, il corretto uso delle irroratrici, il corretto smaltimento delle rimanenze. Autore: Daniele Rattini, Studio Agribio

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