Il 19 dicembre 2017 è stato emanato il DM n. 571 che stabilisce le direttive e fissa il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2018. Le limitazioni previste dal calendario riguardano i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali che trasportano merci pericolose. In particolare, il Decreto vieta la circolazione fuori dai centri abitati , nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno in corso tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e inoltre nei giorni indicati nel seguente prospetto.
1° GENNAIO
dalle 9.00 alle 22.00 |
6 GENNAIO
dalle 9.00 alle 22.00 |
30 MARZO
dalle 9.00 alle 22.00 |
31 MARZO
dalle 9.00 alle 16.00 |
2 APRILE
dalle 9.00 alle 22.00 |
3 APRILE
dalle 9.00 alle 14.00 |
25 APRILE
dalle 9.00 alle 22.00 |
1° MAGGIO
dalle 9.00 alle 22.00 |
2 GIUGNO
dalle 8.00 alle 22.00 |
30 GIUGNO
dalle 8.00 alle 16.00 |
7 LUGLIO
dalle 8.00 alle 16.00 |
14 LUGLIO
dalle 8.00 alle 16.00 |
21 LUGLIO
dalle 8.00 alle 16.00 |
27 LUGLIO
dalle 16.00 alle 22.00 |
28 LUGLIO
dalle 8.00 alle 22.00 |
3 AGOSTO
dalle 14.00 alle 22.00 |
4 AGOSTO
dalle 8.00 alle 22.00 |
11 AGOSTO
dalle 8.00 alle 22.00 |
15 AGOSTO
dalle 8.00 alle 22.00 |
18 AGOSTO
dalle 8.00 alle 16.00 |
25 AGOSTO
dalle 8.00 alle16.00 |
1° NOVEMBRE
dalle 9.00 alle 22.00 |
8 DICEMBRE
dalle 9.00 alle 22.00 |
22 DICEMBRE
dalle 9.00 alle 14.00 |
25 e 26 DICEMBRE
dalle 9.00 alle 22.00 |
Per i trattori e i mezzi agricoli, il DM prevede una serie di limitazioni particolari. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
ECCEZIONI
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elenca , anche se circolano scarichi:
• classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
• per i trattori isolati, per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3.
Le limitazioni non vengono applicate ad alcuni tipi di veicoli e trasporti quali quelli destinati ad interventi di emergenza, veicoli militari e di polizia e i veicoli delle Aziende Municipalizzate adibiti al servizio di nettezza urbana
Inoltre dal divieto sono esclusi, purché muniti di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti soggetti a rapido deperimento , nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
Il calendario non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
• macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Autore: Elisa Paolotti