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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI IVA

da | 6 Lug 2019 | Norme e tributi

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A partire dal 1° luglio scorso gli operatori di cui all’art. 22 del DPR. n. 633/72, con volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a certificare i corrispettivi telematicamente, ossia, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con l’emanazione della circolare n. 15/E/2019, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle effettive difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha chiarito che:
•        i soggetti passivi IVA, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rispettando comunque i termini ordinari previsti per la liquidazione dell’IVA. Chi trasmetterà i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dovrà seguire particolari modalità telematiche che verranno adottate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione; per gli stessi soggetti l’adempimento temporaneo dell’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, può avvenire mediante i registratori di cassa già in uso, e rilascio di ricevute fiscali, ovvero utilizzando la procedura web alternativa (v. oltre),
•        i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possano essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (si v. l’art. 12-quinquies del DL Crescita n. 34/2019, introdotto in sede di conversione, dalla Legge n. 58/2019).

La predetta moratoria sulle sanzioni ha dunque una validità di sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell’obbligo. Pertanto:
•        per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro, la moratoria sanzionatoria opera dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;
•        per tutti gli altri contribuenti, essa opera dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Autore: Luciano Pellegrini

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