Il richiamo all’articolo 18 D.L.21 di marzo che dettava i criteri per fruire del credito del I trimestre, prevede i medesimi per il TERZO TRIMESTRE 2022. In particolare il requisito più importante è che sia carburante utilizzato esclusivamente per i mezzi agricoli aziendali (non uso riscaldamento stalle o altri usi).
CREDITO D’IMPOSTA
Spetta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività agricola effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022 ( luglio-agosto-settembre), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.
La scadenza per usufruire del credito in compensazione in F24 (o cederlo) è sempre fissata al 31 dicembre 2022, salvo diversa indicazione; rimaniamo in attesa di pubblicazione del codice tributo da parte di Agenzia Entrate. (Fonte: Confagricoltura Pavia)