Per le aziende che determinano il reddito su base catastale e si avvalgono del regime speciale in agricoltura, non occorre individuare puntualmente i costi sostenuti e l’Iva pagata per rivalsa. Quando le imposte sui redditi e l’Iva sono determinate non in modo analitico, bensì forfetario, cioè senza fruire, rispettivamente, della deduzione dei costi e della detrazione ordinaria del tributo, non è obbligatorio ricorrere a mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti di gasolio agricolo, fermo restando il rispetto delle norme generali sull’uso di contante (massimo 3mila euro). Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 13 del 27 settembre 2018 a un interpello presentato all’Agenzia delle Entrate. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 13 del 27 settembre 2018, con cui l’Agenzia delle entrate risolve il caso rappresentato dal titolare di un’azienda agricola, che determina il reddito su base catastale, ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, e che si avvale, ai fini Iva, del regime speciale in agricoltura disciplinato dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 (detrazione forfetizzata dell’Iva applicando percentuali di compensazione). Tutto nasce da un interpellante che ritiene di non doversi adeguare alle disposizioni – introdotte dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 922 e 923) – che, in riferimento agli acquisti di carburante per autotrazione, hanno subordinato la deducibilità dei costi e la detraibilità della relativa Iva alla circostanza che il pagamento avvenga mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate eccetera. In altre parole, reputa di non essere obbligato a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, considerato che, nel calcolare il reddito d’impresa, non deduce i costi sostenuti, né detrae ordinariamente l’Iva applicatagli per rivalsa. Ulteriori informazioni QUI.
IL RISO E’ SOST
Presentati i risultati della sperimentazione Risosost