MODALITA’ DI DOMANDA
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.
LA LEGGE DI BILANCIO 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.
Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.