E’ il DL n.69 del 13 giugno 2022 a dettare nuove norme sul raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (come sfalci e potature). La norma vale in alcune regioni e nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il divieto vale solo se risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell’aria ambiente per il PM10 (lo precisano i commi 1 e 2).
UN ANNO DI DIVIETI SOLO SE LA QUALITA’ DELL’ARIA E’ PESSIMA ABBRUCIAMENTO
Come riportato da “L’agricoltore” di Confagricoltura Vercelli e Biella di ottobre 2023, il divieto si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024. Il divieto è esteso alle zone interessate da superamenti dei valori limite. I superamenti devono essere comunicati entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di monitoraggio. Il divieto, invece, si applica al periodo tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell’anno dopo. MASE e Regioni devono pubblicare sui siti internet istituzionali l’elenco delle zone oggetto del divieto. La pubblicazione dovrà essere fatta sempre entro il 30 settembre, con decorrenza dal giorno successivo.
SANZIONI FINO A 3000 EURO ABBRUCIAMENTO
Il decreto specifica le esclusioni dell’ambito di applicazione. Qui figurano le zone montane e agricole svantaggiate secondo il Regolamento Europeo sul FEASR. Le sanzioni applicabili (da 300 a 3.000 euro). Poi, si aggiungono le disposizioni per incentivare l’uso sostenibile del materiale vegetale in sostituzione dell’abbruciamento. abbruciamento
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), insieme alle autorità competenti, possono promuovere accordi di programma. Gli accordi coinvolgono soggetti pubblici e privati. Inoltre, sono incluse le associazioni di categoria del settore. Qui possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale».
LIMITE DI TRE METRI PER ETTARO ABBRUCIAMENTO
“L’agricoltore” riporta che la nuova norma si riferisce alle pratiche agricole definite all’articolo 182, comma 6.bis del Codice dell’ambiente. Il Codice è contenuto nel D.Lgs. 152/2006.
Il Codice dispone: «le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti».
Questi materiali sono «la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi…».
TANTE ECCEZIONI
Dunque l’abbruciamento resta possibile nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Sono eccezione tutti gli altri casi previsti dal Codice dell’ambiente in cui le autorità locali e le amministrazioni competenti possono vietare la combustione di materiali vegetali. Per esempio uno dei casi è il massimo rischio di incendi boschivi dichiarati dalle regioni, o in caso di sussistenza di particolati condizioni metereologiche, climatiche e ambientali, o per motivi di sanitari di sicurezza.
“L’agricoltore” fa notare come il dibattito parlamentare abbia tentato di intervenire sulla norma per le perplessità. Infatti, l’abbruciamento è una pratica agricola tradizionale che apporta nutrienti al terreno. I dati sulle emissioni dimostrano un’incidenza della bruciatura dei residui agricoli sulle emissioni di PM10 pari solo all’1.08% (fonte ISPRA 2021). Si pensi che già nel 2014 si era intervenuto sul Codice dell’ambiente introducendo limitazioni sia di quantità, sialegate ai limiti di polveri sottili.abbruciamento
OCCHIO AI COSTI DI TRASPORTO
Infine, le difficoltà per gli agricoltori sono anche legate ai costi di trasporto e recupero dei residui vegetali, ancora elevati (ca 200 euro/ tonn), e allo scarso livello di sviluppo delle filiere per un utilizzo alternativo alla pratica dell’abbruciamento, ad oggi ancora poco diffuse ed economicamente poco vantaggiose. Autore: Azzurra Giorgio
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