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STATO PREVIDENTE SUL RISCHIO AGRICOLO

da | 18 Lug 2021 | NEWS

Foto aerea seminatrice asciutta_ Giotto droni
l 29 giugno i ministri dell’agricoltura riuniti al Consiglio hanno accettato l’accordo provvisorio raggiunto venerdì scorso tra i negoziatori sugli elementi chiave della riforma della politica agricola comune (PAC), in modo che la proposta possa diventare parte del diritto dell’UE. Paolo Magaraggia (Coldiretti Bruxelles) ci illustra cosa è stato deciso per gli interventi a favore dello sviluppo rurale. (AVVISO).  Si parla in tal caso di gestione del rischio.
(La descrizione di seguito riportata rappresenta una sintesi dei principali elementi dell’accordo interistituzionale redatta sulla base della composizione dei testi di compromesso sui principali elementi oggetto di divergenza tra i Colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) e la Commissione europea. Tali elementi, pertanto, non possono essere considerati come definitivi in quanto devono essere ancora sottoposti alla verifica tecnica e giuridica-linguistica da parte dei servizi della Commissione).

 

Strumenti di gestione del rischio

Gli Stati membri possono stabilire un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compreso lo Strumento di stabilizzazione del reddito (IST) e altri strumenti di gestione del rischio ammissibili, anche attraverso strumenti finanziari. L’attivazione del sostegno IST potrà avvenire attraverso strumenti che calcolano le perdite a livello di azienda o anche a livello di perdite  settoriali.

I colegislatori hanno convenuto di consentire agli Stati membri di utilizzare fino al 3% dei pagamenti diretti per la costituzione di fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che sottoscrivono uno strumento di gestione del rischio.

La Commissione ha però precisato che questo contributo deve essere legato ad un trasferimento, ex ante, dalla dotazione dei pagamenti diretti a favore della dotazione per lo sviluppo rurale, che deve essere deciso dallo Stato membro a norma dell’articolo 90, paragrafo 1 (trasferimento dal I° al II° pilastro fino al 25%), affinché la gestione del rischio sia applicata come ora nel II° pilastro. Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti

 

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