Strumenti di gestione del rischio
Gli Stati membri possono stabilire un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compreso lo Strumento di stabilizzazione del reddito (IST) e altri strumenti di gestione del rischio ammissibili, anche attraverso strumenti finanziari. L’attivazione del sostegno IST potrà avvenire attraverso strumenti che calcolano le perdite a livello di azienda o anche a livello di perdite settoriali.
I colegislatori hanno convenuto di consentire agli Stati membri di utilizzare fino al 3% dei pagamenti diretti per la costituzione di fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che sottoscrivono uno strumento di gestione del rischio.
La Commissione ha però precisato che questo contributo deve essere legato ad un trasferimento, ex ante, dalla dotazione dei pagamenti diretti a favore della dotazione per lo sviluppo rurale, che deve essere deciso dallo Stato membro a norma dell’articolo 90, paragrafo 1 (trasferimento dal I° al II° pilastro fino al 25%), affinché la gestione del rischio sia applicata come ora nel II° pilastro. Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti