L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) ha prodotto una nota di chiarimento, lan.856/2022, riguardo l’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso e irregolare, introdotta con l’articolo 3 della L. 73/02. In primo luogo l’Ispettorato specifica che la “maxisanzione” si applica ai datori di lavoro privati, alle imprese, comprese quelle dell’agricoltura, agli enti pubblici economici, alle persone fisiche che utilizzino prestazioni dilavoro occasionali disattendendo le prescrizioni previste dall’art. 54-bis, comma 6, lett. a,del D.l. n. 50/2017e specificando poi che,affinché possa configurarsi un rapporto di lavoro irregolare, devono verificarsi contestualmente due condizioni:
- l’omissione datoriale relativa alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (entro le ore24 del giorno antecedente);
- la sussistenza, nel caso concreto, di un rapporto di lavoro che sia ascrivibile alle forme della subordinazione (ex art. 2094 c.c.).
Per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, in merito alla possibile sospensione dell’attività aziendale per lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale chiarisce che, in ragione della intrinseca stagionalità dei lavorie/o dalla natura avventizia delle prestazioni, perottenere la revoca di un eventuale provvedimento di sospensione,oltre naturalmente a ottemperare a tutte le prescrizioni di adeguamento, non è necessario l’impresa mantenga “forzosamente” il rapporto di lavoro con i lavoratori irregolari per almeno 3 mesi come avviene per gli altri settori. Per la regolarizzazione del personale sarà possibile ricorrere a soluzioni contrattuali diverse,compatibili però con la prestazione di lavoro subordinato già resa, come ad esempio contratti a tempo indeterminato, anche part-time (non meno del 50%), o a termine (a tempo pieno) di durata di almeno 3 mesi.