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SMALTIMENTO FITOSANITARI

da | 4 Set 2021 | Norme e tributi

Dopo oltre dieci anni dall’ultima pubblicazione, il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida contenenti “Indicazioni per la gestione delle scorte giacenti di prodotti fitosanitari” al fine di aggiornare le precedenti disposizioni all’evoluzione normativa sia di settore (regolamento 1107/2009), che trasversale (regolamento 1272/2008, noto come CLP, che si applica a tutte le sostanze e miscele pericolose). Trattandosi di una linea guida, il nuovo testo non ha valore di legge, ma fornisce indicazioni su come dovrà essere regolamentato lo smaltimento delle scorte nei provvedimenti emanati per ogni specifica casistica, in modo differenziato a seconda del tipo di modifica autorizzativa del prodotto fitosanitario.

Le novità delle linee guida sullo smaltimento dei prodotti fitosanitari

Tra le novità si segnala in particolare la possibilità di non fissare alcuna scadenza per lo smaltimento delle scorte per i prodotti le cui autorizzazioni subiranno modifiche di carattere meramente formale, che non riguardano aspetti sanitari, ambientali e agronomici del prodotto.

Negli altri casi, la norma europea concede un periodo per lo smaltimento scorte dei prodotti revocati fino a 6 mesi per la commercializzazione e fino a 18 mesi per l’utilizzo delle scorte.

Tra le situazioni più complicate da disciplinare ricadono sicuramente quelle dovute a modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose. La difficoltà risiede nel dover conciliare quanto previsto dalla normativa di settore (il regolamento 1107/2009 sui prodotti fitosanitari) e da quella trasversale (nel caso specifico il regolamento CLP, che si applica a tutte le sostanze e miscele pericolose, tra cui anche i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti).

In questo caso, secondo le nuove linee guida, il titolare dell’autorizzazione deve rietichettare il prodotto non ancora posto in commercio e fornisce ai rivenditori e/o distributori autorizzati un facsimile della nuova etichetta che andrà consegnata all’utilizzatore finale per il periodo massimo consentito dal termine stabilito a livello comunitario. Vista la delicatezza del tema, in caso di dubbi, si consiglia sempre di chiedere maggiori informazioni al rivenditore del prodotto. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)

 

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