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SLITTANO I CONTRIBUTI INPS

da | 9 Lug 2021 | Norme e tributi

AUTONOMI

L’Inps, con circolare n. 91 del 30 giugno 2021 ( Circolare_INPS-numero_91_del_30-06-2021.-Contribuzione-lavoratori-autonomi-agricoli-2021.-Allegato-n.-1 Circolare_INPS-numero_91_del_30-06-2021.-Contribuzione-lavoratori-autonomi-agricoli-2021; Circolare_INPS-numero_91_del_30-06-2021.-Contribuzione-lavoratori-autonomi-agricoli-2021) , ha definito la misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l’anno 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, c. 33, della legge n. 178/2020), ha esteso l’esonero dal versamento dei contributi già previsto per l’anno 2020 dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ai nuovi lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel corso del 2021.
L’esonero è totale (100%), spetta solo per i primi 2 anni di attività, e riguarda solo la quota INPS per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (cd. IVS). Devono invece essere regolarmente corrisposti – in quanto esclusi dall’agevolazione – il contributo annuo di maternità (7,49 euro) e il contributo annuo destinato all’INAIL (768,50 euro dovuto dai soli coltivatori diretti).

Scadenze per il pagamento dei contributi INPS

Le scadenze fissate per il pagamento sono:
•    16 luglio 2021 (I rata);
•    16 settembre 2021 (II rata);
•    16 novembre 2021 (III rata);
•    17 gennaio 2022 (IV rata).

Riguardo alle scadenze, che con apposito messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l’Inps aveva disposto il differimento fino a nuova comunicazione dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli interessati dagli esoneri contributivi disposti dalla legislazione di emergenza Covid-19 nelle more della definizione delle procedure di attuazione. Con riferimento ai lavoratori autonomi del settore agricolo, si tratta in particolare dell’esonero contributivo COVID per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020), nonché dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 per le sole aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (art. 70 del D.L. n. 73/2021). Il messaggio INPS ha dunque differito, per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali), il pagamento della prima rata 2021, in scadenza il 16 luglio prossimo.

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