Con un nuovo decreto legislativo è stato posticipato al 5 settembre 2018 il divieto di vendere o installare nuovi serbatoi di gasolio agricolo con la vecchia “vasca”, dal momento che un provvedimento ministeriale del 2017 aveva aumentato la capacità della vasca di contenimento sottostante i contenitori per lo stoccaggio del gasolio dal 50 al 110% della loro capacità teorica. Dunque sino al 5 settembre prossimo i serbatoi in uso continuano ad andare bene, mentre chi detiene depositi di liquidi infiammabili con capacità superiore a determinati limiti (6000 litri per gli agricoltori e 1000 litri per tutti gli altri) deve presentare la Scia ai Vigili del Fuoco. I requisiti da rispettare Oltre alla capacità della vasca di contenimento, il serbatoio deve avere un limitatore di carico capace di bloccare il riempimento del fusto al 90% della sua capacità geometrica. La pompa di erogazione deve possedere un dispositivo di blocco per evitare il funzionamento a secco e il surriscaldamento del motore. La valvola di sfiato deve essere posta a un’altezza di almeno 2,40 metri. Il maggior volume della vasca di contenimento serve a evitare gli sversamenti accidentali, ma in caso di incendio agevola anche il lavoro dei pompieri. (Leggi anche: Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (18A03383) (GU Serie Generale n.113 del 17-05-2018) Autore: Cia Lombardia
«GIU’ LE MANI DA EST SESIA»
Confagricoltura: delibere di Regione Piemonte e Regione Lombardia che portano al Commissariamento di Est Sesia inopportune