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SE RISEMINI PERDI LA PAC

da | 6 Giu 2017 | Norme e tributi

Codice tributo

Con la Circolare 44438.2017 del 24 maggio scorso Agea comunica le modalità che regolano l’erogazione dei contributi accoppiati per la Domanda PAC 2017 e le relative procedure di controllo. Per quanto riguarda il settore riso, che beneficia di un contributo accoppiato ai sensi dell’ art.19 c.2 del DM 6513/2014, viene richiesto che la coltura sia mantenuta in campo “fino alla maturazione piena delle cariossidi”. Le colture che non dovessero raggiungere tale stadio a causa di “condizioni climatiche eccezionali riconosciute” potranno comunque beneficiare del sostegno accoppiato a condizione che “le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita”, ovvero che il terreno in cui la coltura del riso sia stata compromessa da condizioni climatiche eccezionali non sia riseminato prima della fine di settembre o di inizio ottobre, epoca di piena maturazione della coltura. Inoltre le condizioni climatiche eccezionali avverse alla coltura devono essere comprovate dal richiedente attraverso l’esibizione all’ organismo pagatore competente di idonea documentazione giustificativa che può essere fornita da enti pubblici (tra cui figurano curiosamente le Comunità Montane, la cui competenza in tema di risicoltura è perlomeno opinabile) oppure da un libero professionista agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al relativo Ordine Professionale che rilasci una
perizia asseverata.

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