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SCOPRIAMO L’ASSICURAZIONE DEL RISO

da | 23 Mag 2020 | NEWS

Nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN 2014/2020 – Misura 17) è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con DM 8 aprile 2020 n. 3648 il nuovo piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (PGRA) (scarica il PianoGestionedeiRischiinAgricoltura2020). Gli strumenti di gestione del rischio costituiscono un elemento imprescindibile per dare risposte adeguate alla complessità dei tempi attuali, caratterizzati dalla maggiore incidenza di eventi climatici estremi rispetto al passato e dalla volatilità dei prezzi, che inficiano la redditività aziendale e incidono sullo scenario competitivo. Il Piano di Gestione detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (Articolo 1).

Le novità del provvedimento

Tra le novità introdotte figurano l’inserimento dell’evento “ondata di calore” tra quelli assicurabili e lo slittamento del termine per la sottoscrizione degli strumenti per la stabilizzazione dei redditi dal 31 marzo al 30 giugno. Viene inoltre confermato l’impianto dell’annualità precedente e si precisa l’ammissibilità dell’aiuto per le polizze pluriennali fermo restando l’obbligo del riferimento ai singoli cicli annuali per le garanzie ed i relativi risarcimenti: il contratto assicurativo può prevedere l’impegno pluriennale delle parti, tenendo presente che la copertura assicurativa agevolabile deve essere riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all’anno solare. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale.

Le novità per il riso

Il riso rientra a pieno titolo tra le produzioni vegetali assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica (Allegato 1 e 2): 

Tipologie colturali assicurabili Codice Unità di misura
RISO C15 100 kg/ha
RISO DA SEME L73 100 kg/ha
RISO INDICA D63 100 kg/ha
RISO INDICA DA SEME L74 100 kg/ha

Al fine di agevolare la diffusione delle polizze index based, nel limite delle risorse nazionali disponibili, è inoltre stato ampliato l’elenco delle produzioni assicurabili attraverso polizze sperimentali con l’inserimento del pomodoro, delle olive, degli agrumi e delle cucurbitacee. Infine, aspetto di particolare rilievo per quanto riguarda l’attività dei periti è la compilazione bollettino di campagna: i nuovi allegati 6.1 e 6.2 riportano i modelli standard dei bollettini, facoltativamente utilizzabili per la stima dei danni rispettivamente per la copertura assicurativa e mutualistica.

Ammissibilità degli interventi e tipologie di danno

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo.

L’Articolo 3 stabilisce che le medesime polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono assicurare anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie, che sono elencati all’allegato 1, ai punti 1.5 e 1.6: 

Riguardo alle avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali, si prevede l’intervento in caso di:

  • Avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina)
  • Altre avversità: avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia/ pioggia alluvionale, siccità, grandine, venti forti, tromba d’aria, uragano, fulmine) ed avversità accessorie (colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici).

Le fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali includono la Fusariosi. 

Modalità di calcolo dei parametri contributivi

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell’anno) / (somma dei valori assicurati nell’anno)] x 100

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), il PSRN 2014-2020 stabilisce che per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. Lo stesso PSRN dispone inoltre che l’Autorità di gestione, ovvero la Direzione generale dello sviluppo rurale del MIPAAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato. A tal fine, l’Autorità di gestione del PSRN 2014-2020, con il supporto tecnico dell’ISMEA, monitora gli andamenti del mercato e rileva il “trigger event”, ossia l’avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell’anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione. La rilevazione sarà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MIPAAF. 

Proroga dei termini di sottoscrizione

Riguardo ai termini di sottoscrizione delle polizze (Articolo 8) e delle coperture mutualistiche (Articolo13), Regioni e Province Autonome hanno accolto le seguenti proposte in sede di tavolo tecnico:

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; per le colture permanenti entro il 31 maggio; per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio (copertura mutualistica); per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno; per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre. Autore: Milena Zarbà

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