Con la Legge di Bilancio 2022 viene è una riforma dell’Irpef allo scopo di ridurre l’imposizione fiscale, che prevede:
- ·la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;
- la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.
Le aliquote Irpef applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, e sono ora così articolate:
- 23% fino a 15.000,00 euro;
- 25% oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 35% oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 43% oltre 50.000,00 euro.
Le aliquote IRPEF in vigore fino all’anno 2021 erano così definite:
- 23% fino a 15.000,00 euro;
- 27% oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- 38% oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- 41% oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- 43% oltre 75.000,00 euro.
Sono modificate le detrazioni d’imposta relative alle varie tipologie reddituali, mantenute uguali alla precedente suddivisione che le articolava in redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; redditi derivanti da pensioni; redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; altri redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa minore e alcuni redditi diversi. E’ abrogata l’ulteriore detrazione Irpef a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro ora assorbita dalle nuove detrazioni d’imposta.
E’ modificata la disciplina del trattamento integrativo della retribuzione (bonus 100 euro mensili) a favore di titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati. Per beneficiare di questo trattamento il limite di reddito è ridotto, in generale, da 28.000 euro a 15.000 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo tra 15.000 euro e 28.000 euro è introdotta una “clausola di salvaguardia” per la tutela delle situazioni di incapienza. Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano pertanto a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modelli Redditi PF 2023 e 730/2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modelli Redditi PF 2022 o 730/2022) restano applicabili le precedenti disposizioni. Le nuove regole sono anche già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022.