Chi coltiva, lavora o commercializza riso deve comunicare il quantitativo di risone e riso lavorato presente nei propri magazzini alla data del 31 agosto. In particolare la denuncia di rimanenza e la dichiarazione delle scorte al 31 agosto devono essere presentate ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Risi e della normativa comunitaria vigente, anche se il quantitativo detenuto è pari a zero. Non devono presentare la denuncia i risicoltori che hanno già presentato la comunicazione di fine vendita. La scadenza di presentazione della denuncia è il 31 ottobre 2019. Invece, tutti i coltivatori di riso, entro il 10 novembre devono comunicare il quantitativo di risone raccolto. La denuncia di produzione deve essere presentata ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Nazionale Risi e della normativa dell’Unione europea vigente. L’Ente Nazionale Risi ricorda che a seguito della pubblicazione del D.M. 18 luglio 2018, entrato in vigore il 6 settembre 2018, tutti i produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare le produzioni distinte tra convenzionali, biologiche e in conversione ad agricoltura biologica, nonché il proprio Organismo di Controllo. La denuncia di produzione deve essere sempre presentata anche con produzione pari a zero.
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