TERRENI AGRICOLI
A tal fine ricordiamo che i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, (ILEGGI QUI) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art. 1, beneficiano dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU).
Alla luce di quanto sopra, Fabrizio Filiberti, Direttore di Confagricoltura Vercelli e biella ed esperto di fiscalità, precisa che per «non versare l’IMU è necessario che coesistano contemporaneamente tre requisiti: (i) possesso del terreno (ii) conduzione e (iii) iscrizione nella previdenza agricola».
FABBRICATI
Per quanto riguarda i fabbricati delle cascine facciamo presente che anche per quest’anno non si verserà l’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale, in cui l’agricoltore ha la residenza.
I fabbricati rurali strumentali sono invece assoggettati all’imposta a decorrere dall’anno 2020. Ricordiamo che erano esenti dall’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014 – ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (ma soggetti a TASI).
L’aliquota dei fabbricali rurali ad uso strumentale (individuati dal D.L. 557 del 1993), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. L’aliquota non può quindi essere in nessun caso aumentata dalla delibera comunale.
LE COSTRUZIONI STRUMENTALI
A tal fine riportiamo l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 ( LEGGI QUI) che elenca specificatamente le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’ attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e che sono quelle destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività’ di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso