Ricerca Avanzata





Data inizio:

Data fine:

SALDO IMU DEL 16 GIUGNO

Nuova PAC
Si avvicina la scadenza di versamento dell’imposta municipale propria (IMU) prevista per il 16 giugno (mentre il 16 dicembre sarà la scadenza del saldo IMU 2022). Vediamo a che cosa dobbiamo fare attenzione.

TERRENI AGRICOLI

A tal fine ricordiamo che i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, (ILEGGI QUI) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art. 1, beneficiano dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU).

Alla luce di quanto sopra, Fabrizio Filiberti, Direttore di Confagricoltura Vercelli e biella ed esperto di fiscalità, precisa che per «non versare l’IMU è necessario che coesistano contemporaneamente tre requisiti: (i) possesso del terreno (ii) conduzione e (iii) iscrizione nella previdenza agricola».

FABBRICATI

Per quanto riguarda i fabbricati delle cascine facciamo presente che anche per quest’anno non si verserà l’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale, in cui l’agricoltore ha la residenza.

I fabbricati rurali strumentali  sono invece assoggettati all’imposta a decorrere dall’anno 2020. Ricordiamo che erano esenti dall’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014 – ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (ma soggetti a TASI).

L’aliquota dei fabbricali rurali ad uso strumentale (individuati dal D.L. 557 del 1993), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. L’aliquota non può quindi essere in nessun caso aumentata dalla delibera comunale.

LE COSTRUZIONI STRUMENTALI

A tal fine riportiamo l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 ( LEGGI QUI) che elenca specificatamente le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’ attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e che sono quelle destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività’ di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso

Ai fini di poter beneficiare della suddetta aliquota  (i.e. 0,1 per cento) occorre porre particolare attenzione al classamento dell’immobile che dovrà essere in categoria D/10 oppure in altra categoria catastale ma con la presenza in catasto una specifica annotazione di ruralità per il particolare immobile. Autore: Elettra Bandi

 

A QUALCUNO PIACE CLASSICO

A QUALCUNO PIACE CLASSICO

A Milano i massimi della voce Carnaroli e similari raggiungono i 106 €/q lordi. Un prezzo in difetto rispetto agli scambi Carnaroli Classico

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy - WhatsApp

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all’informativa privacy ex art. 13 GDPR.

* Campo obbligatorio