Oggi, davanti alla Borsa risi di Novara, è stato distribuito un volantino dell’Airi (SCARICALO QUI) che spiega il punto di vista dell’industria risiera sul riso trattato con triciclazolo. Il documento è stato messo a punto dopo la riunione con i mediatori di cui Risoitaliano ha parlato in un precedente articolo e recita: «Il Regolamento (UE) 2016/1826 della Commissione Europea del 14 ottobre 2016 non ha approvato la richiesta di utilizzo della sostanza attiva triciclazolo per il riso. Il divieto di utilizzo del triciclazolo è stato deciso perché la richiesta di autorizzazione non ha consentito di valutare: il “potenziale genotossico e cancerogeno della sostanza”; “la potenzialità di agire come interferente endocrino”; “il rischio di contaminazione delle acque sotterranee”.
Come conseguenza di questa decisione, a partire dalla campagna 2017: l’utilizzo del triciclazolo nella coltivazione è vietato; è vietata la detenzione della sostanza attiva in azienda; non può più essere concesso l’utilizzo di emergenza come gli anni scorsi; la Commissione ha ridotto il limite massimo di residuo da 1 mg/kg a 0,01 mg/kg (limite di quantificazione); se nel raccolto 2017 viene riscontrata la presenza oltre 0,01 mg/kg il risone è illegale e deve essere distrutto.
La sostanza attiva triciclazolo è principalmente contenuta nel fitofarmaco BEAM® DAS ma può essere presente in altri fitofarmaci in commercio, anche di provenienza estera. L’indicazione della sostanza attiva in etichetta rende illegale il fitofarmaco. Il risone della campagna agraria 2017
non dovrà contenere tracce superiori a 0,01 mg/kg di triciclazolo. Il raccolto 2017 dovrà essere immagazzinato separatamente dalle scorte precedenti se contenenti residui della sostanza superiori a 0,01 mg/kg. Sul contratto di compravendita sarà richiesto di indicare l’anno di raccolto.
Le industrie risiere e le catene di distribuzione attiveranno piani analitici di controllo rigorosi, coinvolgendo le aziende agricole in quanto garanti dell’assenza del principio attivo.
Residui di triciclazolo sono stati trovati anche nel riso coltivato rispettando i tempi di carenza stabiliti; in questo caso residui sono sempre presenti nel riso parboiled. I campioni sigillati prelevati al momento del carico saranno conservati per l’intera durata commerciale del riso (minimo 3 anni), al fine di consentire eventuali azioni legali nei confronti dell’azienda agricola nel caso di riscontro di residui. Eventuali controversie sono regolate dai contratti tipo vigenti presso le Camere di Commercio che rinviano alla disciplina di legge applicabile per i vizi occulti. L’azienda agricola è responsabile della fornitura, sia penalmente che economicamente, per i danni derivanti dal risone oggetto della fornitura e per tutto il lotto risultato compromesso.
Le industrie risiere e le catene di distribuzione attiveranno piani analitici di controllo rigorosi, coinvolgendo le aziende agricole in quanto garanti dell’assenza del principio attivo. Sul contratto di compravendita sarà richiesto di indicare l’anno di raccolto. Il raccolto 2017 dovrà essere immagazzinato separatamente dalle scorte precedenti se queste ultime contengono residui della sostanza superiori a 0,01 mg/kg». (Nelle foto, il presidente dell’Airi Mario Francese)