Per le operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto c.d. “liquidità”, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dall’ISMEA con copertura al 90%, nel caso di prolungamento della durata della operazione, accordato dal soggetto finanziatore, è consentito di richiedere la pari estensione della garanzia. Resta fermo il periodo massimo di 120 mesi di durata complessiva dell’operazione finanziaria, che deve tener conto del periodo di preammortamento / ammortamento già trascorso. Questa nuova opportunità che riconosce la possibilità alle imprese agricole di allungare i piani di rimborso da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) per le sole operazioni già perfezionate ( ex lett. c) e c bis), art. 13), comma 1) D. L. “liquidità”) è in linea con le richieste che Confagricoltura ha evidenziato ai decisori pubblici, nazionali ed europei, al fine di dare maggior “respiro” alle imprese colpite dalla crisi pandemica. (Fonte: Confagricoltura)
LA CINA DEPRIME I COMMERCI DI RISO
Il commercio mondiale di riso nel 2023 è sceso del 6,2%, Il calo dovuto alla riduzione delle importazioni della Cina.