Forse non tutti gli agricoltori sanno di poter usufruire di una riduzione, nella misura massima del 20%, dei contributi da versare all’INPS. L’accesso al beneficio avviene presentando una apposita richiesta, il cui termine scade il 30 giugno prossimo, tramite il servizio telematico realizzato dall’Inail che verificherà successivamente l’ammissibilità della richiesta presentata. Lo spiega con dovizia di particolari, Michele D’Apote su Luceraweb.
Per avere diritto a questa agevolazione, sottolinea l’esperto, occorrerà verificare di aver adempiuto ad alcuni obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Lo scorso 14 maggio 2015, l’Inps ha reso noto le modalità e la tempistica per lo svolgimento delle attività istruttorie di propria competenza, al fine dell’applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli di cui all’art.1, comma 60 della Legge n. 247/2007. (Norme di attuazione del Protocollo del 23.07. 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili). Possono accedere alla riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi versati all’Inps per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori agricoli, dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività (e comunque nei limiti di risorse annue prestabilite pari 20 milioni di euro) le quali:
– siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal TU in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, (il D.Lgs. 81/08) dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
– devono avere adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
– non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della Legge n. 123/2007.
Al beneficio, dunque, sono ammesse le sole aziende, in possesso della regolarità contributiva, attive da almeno due anni, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente denunciato all’Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico). Il requisito dell’eliminazione delle fonti di rischio e del miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene, invece, è soddisfatto se le aziende hanno specificamente indicato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) “il programma delle misure ritenute opportune” a tal fine.
Ovviamente occorre aver redatto il DVR elaborato per la specifica impresarichiedente l’agevolazione (può sembrare una specifica superflua, ma non lo è …) e che quindi non sia uno dei documenti “fotocopia” in circolazione, che sia dotato di data certa, firmato dai soggetti attori della sicurezza in azienda e contenente, fra l’altro il cosiddetto “piano di miglioramento”, che deve essere stato attuato. Ciò può sembrare eccessivo, osserva l’esperto, ma gli adempimenti richiamati sono un obbligo di legge, comportanti, se non attuati, sanzioni penali a carico del datore di lavoro dell’azienda agricola.
Il biennio di osservazione per l’anno corrente è il 2013-2014, cioè quello che immediatamente precede l’annualità cui si riferisce lo sconto; sono pertanto escluse le aziende con data di inizio attività successiva al 1° gennaio del biennio citato. Non devono, inoltre, essere presenti infortuni “denunciati” sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Ugualmente, la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l’applicabilità dello sconto. (25.06.2015)