Torniamo sulla revisione obbligatoria dei trattori agricoli in circolazione per registrare che il governo non ha risolto un bel niente. La revisione delle macchine agricole, con relative proroghe, modalità di attuazione e ciò che consegue per la sicurezza stradale, risale al 1 Luglio 2016, data fissata per l’inizio della revisione e illustrato da quest’articolo: https://www.risoitaliano.eu/revisione-macchine-i-nodi-del-primo-luglio. Già da allora era evidente che le modalità di attuazione e di realizzazione del provvedimento non sarebbero state né semplici né immediate.
AVVISO: hai pensato all’Heteranthera?
Ai primi di Dicembre 2017 ( https://www.risoitaliano.eu/hai-revisionato-il-tuo-vecchio-trattore/) vi abbiamo indicato le specifiche riguardanti il segmento trattori, segnalando che, al 2/12/2017, non c’era decreto attuativo per la revisione e che si attendevano dettagli applicativi a livello legislativo (ad es. Milleproroghe). Ad oggi, prendiamo atto che nella Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni , nota come Legge di Bilancio 2018, non è stata ancora inserita la proroga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e sicurezza sul lavoro.
Resta quindi valida – per i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973 – la scadenza ormai trascorsa del 31/12/2017. Non essendo stati emanati i provvedimenti attuativi del Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, che avrebbero definito alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione, tale scadenza non ha potuto essere rispettata.
Si pone quindi il problema delle sanzioni: chi circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Ricordiamo inoltre che da tale violazione discende la sanzione amministrativa del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
Secondo Confagricoltura Milano, «le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili quindi i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 111. (…) Occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione della revisione per conoscere quali direttive intenderanno indicare le Amministrazioni competenti, fermo restando che attualmente il DM 20 maggio 2015 indica le seguenti scadenze a seconda dell’anno di immatricolazione delle trattrici agricole». Autore: Elisa Paolotti