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REGOLE LOMBARDE DELLA SOMMERSIONE INVERNALE

sommersione invernale
Dopo aver analizzato come nascono queste misure (LEGGI QUI) vediamo cosa dispone Regione Lombardia in SRA22 – Impegni specifici risaie. Come indicato precedentemente la sommersione invernale è una “sotto misura” cioè un impegno aggiuntivo ad altri, che non è possibile richiedere da sola. Pertanto dobbiamo ricordare tutte le misure specifiche per il riso secondo quanto indicato nel bando 2024 della Regione Lombardia. Forse, nelle prossime programmazioni post 2027 si potrà prevedere una misura specifica senza legarla allo stabilirsi di ulteriori impegni, in modo da agevolare le aziende risicole che voglio aderire a questa semplice misura, come già accaduto per la cover crop.

DESCRIZIONE

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU per gli agricoltori che si impegnano a gestire l’acqua durante le fasi di asciutta e/o a garantire durante l’intero ciclo colturale del riso un periodo di sommersione più lungo, al fine di preservare la biodiversità in risaia e di ridurre la “competizione” per l’acqua tra le principali colture.

L’intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie.

• Azione 1) – Semina in acqua.

• 2) – La seconda Azione si articola su due azioni alternative:

Sotto azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all’interno della camera di risaia, al quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l’inerbimento di un argine di risaia per l’intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;

Sotto azione 2.2: destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell’anno precedente, ad un’area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

SUPERFICIE MINIMA COLTIVATA A RISO

L’azione 1): la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.1: come per l’Azione 1, la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

La Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l’anno precedente per l’assunzione dell’impegno, per un’estensione non superiore al’1% della superficie aziendale investita a risaia e non meno di 1.000 m2.

I BENEFICIARI

La domanda può essere presentata sia da singoli che da associazioni.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l’utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

L’intervento si applica su appezzamenti variabili, ossia tutti gli impegni aggiuntivi possono essere “spostati” da un anno all’altro su appezzamenti diversi, anche con superfici variabili ma sempre coerenti con quanto richiesto il primo anno (se si sono richiesti 10 ettari, occorre siano 10 ettari ogni anno). In particolare per la sommersione invernale delle risaie l’impegno è opzionale, da attuare almeno due volte nel quinquennio anche su una superficie inferiore a quella richiesta con l’impegno base scelto come impegno principale.

INCOMPATIBILITA’

L’impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l’impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile a tutte le Azioni e Sotto azioni previste dal bando. In pratica, occorre mantenere nella camera di risaia (una volta terminata la coltivazione) uno strato d’acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell’anno seguente.

La Regione corrisponde per le domande presentate nel 2024 – 200 € per ettaro richiesto e solo per l’anno in cui viene eseguita la sommersione. La domanda deve essere presentata ad inizio campagna e poi realizzata (salvo cause di forza maggiore che vanno comunque segnalate) alla fine della stessa.

Tutte le aziende che fanno domanda di adesione al PSP Regionale sono tenute a rispettare alcune regole aggiuntive a quelle previste dalla PAC che non hanno mancato di creare parecchie polemiche e dubbi nella mente dei risicoltori. In particolare:

  • le aziende non possono utilizzare “Fanghi di depurazione” o concimi la cui composizione non sia riconducibile al DL. 152/2006 (Quindi solo i fertilizzanti più usati).
  • rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
  • seguire le norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

In particolare il mancato possibile utilizzo dei “fanghi di depurazione” nei terreni soggetti al PSP (cosa invece ammessa nella programmazione precedente) ha suscitato vivaci proteste da parte delle associazioni agricole. Autore: Franco Sciorati. Domani, ultima puntata dello speciale di Riso Italiano sulla sommersione invernale.

 

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