Con la circolare n. 101 dello scorso 11 settembre, l’Inps ha emanato le prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato un’istanza di emersione dei rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell’articolo 103, D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio), convertito nella Legge n. 77/2020.
Le istruzioni fornite dall’INPS riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati ex novo a seguito della presentazione dell’istanza di emersione (le istruzioni relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che, attraverso la sanatoria, hanno dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente, saranno invece oggetto di una successiva circolare INPS). La circolare riguarda dunque i periodi lavorativi effettuati nelle more della definizione del procedimento di emersione.
Cosa stabilisce la circolare n.101 dell’INPS
La circolare chiarisce che la contribuzione è dovuta:
– dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione finalizzate a instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari;
– dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n.34/2020), per le domande con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)