La Misura 10 del nuovo PSR della Lombardia contiene le norme per l’accesso ai Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali (PACA), come definiti dall’ art. 28 del Reg. UE 1305/2013. Si tratta di un pacchetto complesso, composto da due sottomisure. La prima riguarda i PACA veri e propri ed è composta da ben 12 operazioni attivabili, a loro volta strutturate in un numero variabile di interventi in diversa misura articolabili tra loro. La seconda sottomisura comprende una sola operazione (“Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale”).
Il pacchetto è finanziariamente “pesante”, potendo contare su una dotazione prevista di 240 milioni di euro. I bandi contenenti le relative disposizioni attuative non sono ancora usciti, ma già da ora è possibile analizzare i contenuti del PSR che ne rappresentano il quadro di riferimento. Un quadro che ha subito nel corso del lungo e per alcuni versi estenuante iter autorizzativo da parte di Bruxelles numerose modifiche rispetto alla bozza iniziale. Modifiche che riguardano la sostanza di alcuni impegni, ma anche l’ entità dei contributi, rimodulati secondo criteri abbastanza complessi specie per le ipotesi di cumulabilità di più operazioni tra loro, anche per evitare sovrapposizioni e “doppi pagamenti” rispetto alla normativa riguardante la PAC e gli aspetti connessi al “greening”.
Faccio sin d’ora appello alla pazienza del lettore se il testo di quest’articolo risulterà piuttosto lungo e probabilmente di difficile comprensione in alcuni tecnicismi: ho cercato di sintetizzare un impianto normativo che anche altri colleghi hanno trovato di non semplice lettura ed interpretazione. Spero di esserci riuscito.
Come si diceva in premessa le operazioni attivabili con i pagamenti agroambientali sono dodici:
· 10.1.01 Produzioni agricole integrate
· 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
· 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
· 10.1.04 Agricoltura conservativa
· 10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico
· 10.1.06 Mantenimento di strutture vegetali e fasce tampone realizzate con le op. 4.4.01 e 4.4.02
· 10.1.07 Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02
· 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
· 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
· 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
· 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
· 10.1.l2 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono
In sostanza le operazioni che possono riguardare la risicoltura sono essenzialmente quattro (anche se altre potranno forse interessare singole realtà aziendali): la 10.1.01 (produzione integrata), la 10.1.03 (biodiversità), la 10.1.04 (conservativa) e la 10.1.10 (distribuzione effluenti).
L’ op. 10.1.01 “produzioni agricole integrate” è specificamente rivolta al riso, alle ortofrutticole ed alla vite. Gli obblighi previsti riguardano:
– il rispetto dei disciplinari di produzione relativi all’ uso dei prodotti fitosanitari, che si configurano come “difesa integrata volontaria”, quindi di livello più restrittivo rispetto a quelli della difesa integrata obbligatoria come definiti dalla normativa vigente (PAN e PAR derivante dalla DGR 3233/15 della Lombardia).
– il rispetto delle linee guida relative a fertilizzazione ed avvicendamento. Riguardo agli aspetti relativi all’ avvicendamento, abbastanza complessi anche per le possibili interazioni con la nuova PAC, sia in termini di pagamenti accoppiati che di conformità al “greening”, giova ricordare che l’ ultimo disciplinare emanato da Regione Lombardia il 29 gennaio 2015 prevedeva la possibilità di monosuccessione per cinque anni di riso e coltura di copertura o da sovescio, con obbligo di interruzione per due anni del riso prima di avviare un nuovo ciclo colturale.
– l’obbligo di utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sottoposte a certificazione volontaria di regolazione e taratura.
– l’obbligo di avvalersi di un consulente fitosanitario qualificato ai sensi del PAN e del PAR (i corsi abilitanti già conclusi, con una quarantina di consulenti già accreditati dal solo ODAF di Milano, e quelli in essere, dovrebbero garantire un’ adeguata copertura della domanda potenziale).
– l’obbligo di acquistare i prodotti fitosanitari previa emissione di ricetta da parte del consulente abilitato sul modello di cui all’allegato 9 alla DGR 3233/15 (ovvero il PAR).
– il divieto di utilizzare fanghi di depurazione.
Rispetto alla bozza iniziale salta l’ obbligo di registrazione elettronica in ambiente SISCO, comunque previsto per alcune tipologie aziendali dalla DGR 3233/15 a partire dal 2016, salvo ulteriori proroghe legate alla messa a punto dell’ applicativo.
Il contributo per il riso è di 185 euro per ettaro relativamente all’ impegno base . All’ impegno base potranno essere aggiunti due impegni accessori non cumulabili:
– la sommersione invernale della risaia, per almeno 60 giorni e per almeno 2 anni nel periodo di adesione ai PACA, remunerato con 190 euro per ettaro (45 euro in più rispetto alla bozza iniziale, che potrebbero rendere l’ iniziativa più “appetibile” per chi non dispone di acque jemali proprie);
– la realizzazione di una cover-crop autunno-vernina di leguminose eventualmente consociate a graminacee, da sovesciare “all’ avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere”; l’ impegno è remunerato con 180 euro per ettaro (contro i 240 previsti dalla bozza iniziale).
E’ opportuno rilevare che gli impegni accessori si applicano dall’ autunno successivo alle semine relative all’ impegno base, in quanto “supplementari” rispetto all’ impegno medesimo (quindi dall’ autunno 2016).
L’ operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” ripropone in sostanza gli interventi previsti dalla 214-I del vecchio PSR (i cosiddetti “fossetti delle rane”). Si segnala l’ obbligo di interporre una “fascia di rispetto” di almeno 2 metri tra i fossi ed eventuali canali di irrigazione afferenti a Consorzi di Bonifica (aspetto che potrebbe porre qualche problema alle operazioni meccaniche, specie riguardo alla raccolta del riso in queste “fasce di rispetto”).
Il contributo per l’impegno base è di 125 euro per ettaro. Ad esso si potranno aggiungere tre impegni accessori a scelta (cioè non cumulabili tra loro):
– la sommersione invernale, con le stesse modalità e lo stesso contributo (190 €/ha) già descritti;
– la realizzazione di una coltura di copertura o da sovescio, pure con le modalità ed il contributo descritti (180€/ha);
– il mantenimento delle stoppie e delle paglie in campo fino a fine febbraio, con contributo di 40 €/ha, che ricalca quanto previsto dal vecchio PSR.
L’operazione 10.1.04 “Tecniche di agricoltura conservativa” ripropone in sostanza quanto previsto dalla 214-M del vecchio PSR. Vengono finanziate le tecniche per l’ introduzione (non viene finanziato il mantenimento di queste tecniche per chi ha aderito al precedente PSR) della semina diretta su sodo (intervento 1) o della minima lavorazione (intervento 2). Tra gli impegni connessi da segnalare il divieto di utilizzo di fanghi e l’ obbligo di usare sistemi GPS in caso di “strip tillage”.
L’impegno base è remunerato con 240 euro per ettaro nel caso di semina su sodo, e con 185 euro per ettaro nel caso di minima lavorazione.
A questa operazione si potrà aggiungere il solo impegno supplementare relativo alla cover-crop, che potrà essere devitalizzata con erbicidi, remunerato con 180 €/ha.
L’ operazione 10.1.10 “Distribuzione di effluenti di allevamento” finanzia le aziende che distribuiscono gli effluenti (trattati o non trattati) utilizzando macchine ad iniezione diretta, dotate di GPS per la mappatura degli appezzamenti oggetto di spandimento. E’ vietato l’ uso di fanghi ed è obbligatoria la redazione del PUA anche se l’ azienda in oggetto risulta esonerata in base alla “direttiva nitrati”. L’ impegno è remunerato con 105 euro per ettaro. Rispetto alla bozza iniziale di PSR questa misura si applica solo alle aziende zootecniche che applicano effluenti di propria produzione, mentre è saltata l’ ipotesi che proponeva di finanziare il “trasferimento” di effluenti da zone con alti carichi di azoto zootecnico ad aziende non zootecniche che qualcuno aveva pittorescamente già ribattezzato “operazione giusodotto”.
La combinabilità delle operazioni
Quello della combinazione e delle cumulabilità di più operazioni ricomprese nei PACA è un aspetto molto complesso. Dal lungo lavoro di confronto tra Pirellone e Bruxelles è uscito che alcune misure sono tra loro combinabili, ma i relativi indennizzi non sono la somma dei singoli contributi, ma una cifra in varia misura minore, per effetto di un complicatissimo sistema di “scorporo” degli aiuti finalizzato ad evitare doppi pagamenti. Un mezzo rompicapo, in cui spero di riuscire a dare qualche indicazione, appellandomi ancora una volta alla pazienza ed all’ indulgenza del lettore.
Le combinazioni possibili sono molteplici, ma ricadono principalmente nelle seguenti casistiche.
– Combinazione tra 10.1.01 (integrata) e 10.1.03 (fossetti): se si cumulassero semplicemente gli aiuti relativi ai due singoli impegni base il contributo totale sarebbe di 305 euro (185+120). Invece, per effetto del citato sistema di “scorporo”, il contributo per l’ “integrata” scende a 179,3 €, quello per i fossetti scende a 93,5 €. La somma farebbe 272,8 €, che il legislatore arrotonda per difetto a 270 euro per ettaro. Questa cifra (270€/ha) è quindi il contributo per la combinazione delle due operazioni. Ad essa si potranno aggiungere i contributo per gli impegni accessori (che non vengono decurtati) relativi a stoppie, oppure sommersione, oppure cover-crop che porterebbero il contributo complessivo a 310 (270+40), oppure 460 (270+190), oppure 450 (270+180) €/ha rispettivamente.
– Combinazione tra 10.1.01 (integrata), 10.1.03 (fossetti) e 10.1.10 (effluenti). In questo caso si sommano 179,3 + 93,5 + 99 (per effetto dello “scorporo” dell’ aiuto alla 10.1.10, che scende appunto da 105 a 99 €/ha). Il risultato fa 371,8, arrotondato a 370€/ha. A cui si possono aggiungere gli impegni supplementari che portano a un contributo totale di 410 (stoppie), 560 (sommersione) e 550 (cover-crop) euro per ettaro.
– Combinazione tra 10.1.03 (fossetti) e 10.1.04 (conservativa). In questo frangente il legislatore ha operato una “semplificazione” unificando i due diversi livelli di contributo “decurtato” tra semina su sodo e minima lavorazione: contributo che si attesta a 185,9 €/ha (contro i 240 della sola semina su sodo ed i 185 della sola minima). In caso di combinazione tra fossetti e conservativa il contributo è quindi di 93,5+185,9 euro. Che farebbe 279,4, arrotondato stavolta per eccesso a 280 euro per ettaro. Cui si possono aggiungere gli impegni accessori dei “fossetti” portando il contributo totale a 320 (stoppie), 470 (sommersione) e 460 (cover) euro per ettaro.
– Combinazione tra 10.1.03 (fossetti) e 10.1.10 (effluenti). In questo caso il contributo per i fossetti non viene decurtato. La riduzione si applica al solo contributo per gli effluenti. Ne risulta un contributo cumulato di 225 euro (125+99=224, arrotondato per eccesso a 225). Vi risparmio il calcolo degli impegni accessori.
– Combinazione tra 10.1.03 (fossetti), 10.1.04 (conservativa) e 10.1.10 (effluenti). In questo caso si sommano 93,5+185,9+99. Che farebbe 378,4, arrotondato a 380. Anche qui risparmio il calcolo degli impegni accessori (che comunque farebbero 420, 570 e 560 euro rispettivamente).
Le operazioni di agricoltura integrata e conservativa non sarebbero tra loro cumulabili. Per contro quelle relative a biodiversità, agricoltura conservativa ed effluenti sono compatibili con la misura 11 del PSR relativa all’ agricoltura “biologica”. In questi casi le decurtazioni sono leggermente diverse (il contributo per i fossetti scende ad esempio a 88 euro per ettaro). Vi faccio grazia delle possibili combinazioni. Augore: Flavio Barozzi, dottore agronomo – contatti: flavio.barozzi@odaf.mi.it (17.08.2015)