La Regione Lombardia è tornata sul tema della cumulabilità tra le agevolazioni previste dal PSR 2014/2020 e il credito di imposta 4.0 per ribadire che, per i medesimi investimenti, la cumulabilità è ammissibile a condizione che il sostegno cumulato sommando le due tipologie di aiuto, non comporti il superamento dell’intensità del contributo pubblico prevista da una specifica tabella PSR (allegato II del Reg. UE n. 1305/2013), ad esempio il 40% per gli investimenti effettuati con la Operazione 4.1.01. Ciò comporta che:
- se l’intensità del credito di imposta è uguale o superiore alle percentuali della tabella: non c’è alcuna possibilità di cumulabilità
- se la somma delle percentuali di aiuto PSR e credito di imposta è inferiore alla percentuale in tabella: è possibile cumulare totalmente i due aiuti
- se la somma delle percentuali di aiuto PSR e credito di imposta è superiore alla percentuale in tabella: è necessario che in domanda di pagamento PSR si indichi una quota calcolata in base alla seguente formula specifica: (massimale previsto dalla tabella – aliquota credito d’imposta) / (aliquota finanziamento PSR).
Si è in attesa di sapere come vengono contemplate le casistiche nelle quali è stato richiesto un credito di imposta inferiore al fine di non superare, cumulandolo con l’aiuto PSR, la percentuale indicata in tabella. (Fonte: Confagricoltura Milano)