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PREVENZIONE INCENDI ENTRO IL 7 OTTOBRE

da | 27 Lug 2016 | Norme e tributi

riso

governoLe imprese agricole, sulla base delle disposizioni del Dpr 1 agosto 2011 n. 151, sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi qualora siano presenti attività indicate dal decreto, quali per esempio impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 500 q.li, depositi di carburanti superiori ai 6 metri cubi, depositi di gas infiammabili. Per ottemperare a tali prescrizioni risulta necessario sviluppare un progetto di prevenzioni incendi da presentare al Comando Provinciale e una SCIA conclusiva attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio. Alle attività assoggettate per la prima volta nel Dpr 151 ed esistenti al 7 ottobre 2011, la legge di conversione del decreto Milleproroghe concede come data di scadenza il 7 ottobre 2016 per regolarizzarsi.

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