Con una circolare del 28 ottobre scorso alle banche l’ABI – Associazione Bancaria Italiana precisa che per l’erogazione dei prestiti alle imprese agricole (a seguito di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “DL Cura Italia”, come modificato dalla legge n. 27 del 2020) sul finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo – fino a che resteranno in vigore le garanzie rilasciate ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – non sarà necessario acquisire la garanzia sussidiaria da parte di ISMEA secondo quanto previsto al punto 2 delle Istruzioni applicative relative a detta copertura e che in deroga alle attuali Disposizioni Operative del Fondo, il privilegio agrario legale di cui all’articolo 44 del TUB assiste l’intero importo del finanziamento di credito agrario a breve e medio termine e, pertanto, non ci sono limiti di cumulabilità con la garanzia del Fondo.
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