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PIU’ TEMPO PER PAGARE LE CARTELLE

da | 14 Nov 2021 | Norme e tributi

PSR PIEMONTE

Il decreto legge 21 ottobre prevede anche novità in merito all’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Dopo diversi sospensioni disposte durante il periodo della pandemia dei termini di pagamento degli importi iscritti a ruolo dall’Agente della riscossione, ove la stessa Agenzia delle entrate – riscossione, con circolare  n. 25/E/2020 (punto 3.09.1),  ha evidenziato che la sospensione è da intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati alla Agenzia della Riscossione, con la norma in esame viene fissato un termine più lungo di 150 giorni, invece dei canonici 60 giorni, per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021.

Pertanto, fino allo scadere del predetto termine dei 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo. Tale differimento, tuttavia, non vale ai fini del computo dei termini per la proposizione del ricorso che resta di 60 giorni dalla notifica della cartella. Peraltro, prima dello spirare del termine potrà essere richiesta la dilazione dei ruoli, per cui, se la stessa viene presentata entro il prossimo 31 dicembre, trova applicazione l’innalzamento dei 60.000 euro a 100.000 euro del limite entro cui non occorre dimostrare la difficoltà economica per ottenere la dilazione, nonché il termine del mancato pagamento di 10 rate anziché di 5 rate, anche non consecutive, per la verifica della decadenza.

Dilazioni di rateizzazione

Nell’ottica di attenuare gli effetti economici negativi della pandemia il decreto interviene anche sul numero di rate, che, se non pagate, determinano la decadenza da provvedimenti di rateizzazione precedentemente concessi, estendendolo da 10 a 18 rate, limitatamente ai piani di rateizzazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (8 marzo 2020).
Più in particolare, il comma 2, dell’art. 3 del decreto dispone che i debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (22/10/2021), dai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, per i quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021. Peraltro, a tali piani, ai fini della verifica della decadenza, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, cioè l’aumento da 10 a 18 rate delle rate non pagate. Sul punto, si ricorda che il 30 settembre è scaduto il termine ultimo di pagamento per i versamenti affidati all’Agente della riscossione con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, che viene pertanto prorogato dalla norma in esame al prossimo 31 ottobre.

Per completezza si precisa che per le dilazioni richieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, resta invece confermato che la soglia di decadenza dal beneficio del termine è di dieci rate non pagate. Per quanto riguarda, infine, i contribuenti già decaduti dal beneficio della dilazione prima dell’inizio della pandemia (08/03/2020), l’art. 13 decies, c. 5, del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) aveva già previsto la possibilità di presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il prossimo 31 dicembre, senza la necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione.

A norma del comma 3 dell’art. 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Restano, inoltre, acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti e le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposte.

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