Dopo oltre 45 anni, lo scorso 26 novembre è andato in pensione il “patentino”, ossia l’autorizzazione all’acquisto dei presidi sanitari (ora prodotti fitosanitari) tossici, molto tossici e nocivi, sostituito dal nuovo certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, che interesserà tutti i prodotti fitosanitari e coadiuvanti per uso professionale, indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e del decreto 22 gennaio 2014, Pan. I vecchi “patentini” in corso di validità (la cui durata è di 5 anni) potranno essere utilizzati sino alla loro scadenza naturale. Per chi dovesse acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari e/o coadiuvanti, il Dlgs 150/2012 e il decreto 22 gennaio 2014 dettano un nuovo percorso formativo. Lo scrivono gli agronomi Gianni Azzali e Pamela Possenti in uno studio pubblicato dall’Ordine degli agronomi della Provincia di Milano. «Gli utilizzatori futuri di prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovranno frequentare – precisano – i corsi tenuti da Regioni e Province autonome e superare positivamente l’esame finale, dopo aver dimostrato di avere frequentato almeno il 75% delle lezioni. La frequenza non è obbligatoria per i candidati “in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie”, per i quali è previsto “solo” il superamento dell’esame finale. Il decreto legislativo 150/2012 prevede alcune norme specifiche in tema di formazione professionale e di abilitazione all’esercizio della vendita, all’acquisto dei fitosanitari e alla consulenza.
In breve, a partire dal 26 novembre 2015:
• chiunque intenda esercitare la vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere in possesso di un certificato di abilitazione ad hoc (sanzione da 5.000 a 20.000 euro per i trasgressori), rilasciato secondo i competenti ordinamenti regionali ai soli diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, purché abbiano frequentato con valutazione positiva i sopra accennati corsi di base. Il certificato avrà validità quinquennale e sarà rinnovabile alla scadenza su istanza del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento, mentre sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni alla vendita già rilasciate a norma del Dpr 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni;
• l’utilizzatore professionale che acquisti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovrà essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti potranno essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo i propri ordinamenti e ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti: siano maggiorenni e abbiano frequentato appositi corsi di formazione e ottenuto una valutazione positiva. Il certificato sarà valido per cinque anni e alla scadenza verrà rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Nel punto vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere presente almeno una persona – titolare o dipendente – che sia in possesso del relativo certificato di abilitazione e dunque dell’idoneità a fornire adeguate informazioni all’utilizzatore finale sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Il distributore avrà l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l’identità dell’acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione. A partire dal 26 novembre 2015, il personale del punto vendita di prodotti fitosanitari dovrà fornire all’acquirente che risulti utilizzatore “non professionale” le informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso di prodotti fitosanitari, sui pericoli derivanti dall’esposizione agli stessi e infine sulle condizioni per un corretto stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento di questi prodotti. Per i trasgressori sono previste sanzioni con importi che variano da 1.000 a 5.000 euro. I corsi di base e di aggiornamento per tutti i soggetti interessati all’uso di prodotti fitosanitari (gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti) avranno come oggetto materie quali: la legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi, i pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari, ossia:
• modalità di identificazione e controllo dei prodotti fitosanitari;
• rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell’area trattata;
• sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
• rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale;
• rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
• strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica, oltre a informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell’area;
• valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente;
• misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente;
• corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
• corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
• rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
• attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari;
• gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
• gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (per esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
• rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
• aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 150/2012;
• registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Inoltre, il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari definisce anche i requisiti relativi al sistema di formazione:
• la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento;
• le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell’obbligo di frequenza;
• le modalità di valutazione;
• le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
• i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
• i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
• i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
Le Regioni e le Province autonome istituiranno entro il 26 novembre 2015 il sistema di formazione e di abilitazione, individuando al proprio interno gli organismi idonei a svolgere l’esame finalizzato al rilascio dei certificati utili per l’uso professionale dei prodotti, la loro distribuzione e la consulenza sugli stessi. Occorre ricordare che, ai sensi del dlgs 150/2012, articoli 8 e 9, dal 26 novembre 2015 svolgere attività di consulenza inerente l’impiego di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione all’attività di consulente”, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una precisa sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma che può variare dai 5.000 ai 20.000 euro». (17.01.15)
CORDONE FITOSANITARIO UE
La Commissione ha presentato la sua proposta di revisione delle norme esistenti il 17 ottobre 2023, tenendo conto dell’esperienza.