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PARTE LA REGOLARIZZAZIONE

da | 1 Giu 2020 | Norme e tributi

L’Inps informa che è attivo da oggi il servizio per la presentazione delle domande, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero di cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Il comma 3 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Lo ricorda Confagricoltura Piemonte che informa di aver predisposto la procedura nei suoi uffici per presentare le domande. (VIDEO ASSISTENZA)

Le norme vigenti

Il servizio è attivo in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020 n. 137 del decreto 27 maggio 2020 con cui il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  In particolare la norma, al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro – italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

I beneficiari

Il comma 2 dell’art. 103 consente, inoltre, ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell’ 8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, convertibile per motivi di lavoro se nel termine della sua durata il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori di seguito specificati. (VIDEO ASSISTENZA)
Le istanze possono essere presentate a partire dal 1° giugno 2020 e fino al 15 luglio 2020 presso:
a) l’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) lo Sportello Unico per l’Immigrazione per i lavoratori stranieri;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei.
Sulle modalità di presentazione delle istanze il Ministero dell’Interno ha emanato un’apposita circolare (Scarica le schede-illustrative_emersione_dei_rapporti_di_lavoro) secondo cui “restano validi, anche per le procedure in esame, i Protocolli d’Intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni Sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, per la compilazione e l’inoltro delle domande”.

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