Torniamo sull’argomento della bruciatura delle paglie in Piemonte per fare chiarezza sulle date, dal momento che in una prima comunicazione è riportato il 1° settembre come data di inizio del divieto e in una seconda il 1° ottobre. In base alle informazioni inviateci dalla Regione Piemonte, il divieto di bruciare le paglie scatta effettivamente dal 1° settembre ma fino al 1° ottobre la violazione di tale divieto comporta solo una sanzione mentre dal 1° ottobre la penalità si estende alla Pac. Ecco la spiegazione fornitaci dagli uffici regionali: «La legge regionale 15/2018 sugli incendi boschivi (a seguito della modifica apportata dalla legge regionale 10/2019) vieta l’abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 marzo dell’anno successivo (con possibilità di deroga per terreni asfittici). La violazione del divieto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 13 della stessa legge regionale). In base alla DGR 65-8974 del 16/5/2019 che ha definito le regole di condizionalità per l’anno in corso, gli abbruciamenti effettuati a partire dal 1° ottobre possono determinare, oltre alla sanzione amministrativa, anche la riduzione dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità». Continuano a valere eventuali deroghe per emergenze fitosanitarie e suoli asfittici, concesse dagli Enti locali competenti per territorio previa valutazione del Settore Fitosanitario. Autore: Luciano Pellegrini
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