In relazione all’applicazione dell’articolo 32 dell’Ordinanza 5/2023, dell’8 marzo, del Ministero Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, dell’Emergenza Climatica e della Transizione Ecologica, che stabilisce le basi normative applicabili a tutti gli interventi inclusi nella domanda unica nell’ambito del Piano Strategico della Politica Agricola Comune, e in particolare per quanto riguarda l’impegno principale che stabilisce l’uso di fertilizzanti con inibitori dell’azoto, e tutti i fertilizzanti applicati devono rispettare questa condizione, si indica che:
-Il suddetto impegno può essere rispettato a condizione che il 100% dei fertilizzanti minerali o organici minerali utilizzati presentino nella loro formulazione un qualche tipo di inibitore della nitrificazione o dell’ureasi. Questa condizione può essere soddisfatta anche attraverso l’uso di modifiche organiche.
In relazione all'”impegno secondario” che stabilisce di “mantenere, attraverso il controllo meccanico, la vegetazione palustre naturale in prossimità di corsi d’acqua quali rogge, canali e scoli”, si indica che:
-Il suddetto impegno può essere rispettato a condizione che questo tipo di vegetazione non sia trattato con prodotti fitosanitari o fertilizzanti e sia mantenuto, se del caso, mediante sfalcio.
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