Con quest’articolo vogliamo evidenziare alcune importanti precisazioni sul sistema dei pagamenti diretti, così come delineato dal legislatore comunitario e recepito dalla nomrativa nazionale interna di attuazione. Ci si riferisce in particolare alla tematica delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nell’ambito dell’iter di determinazione del valore dei nuovi titoli Pac.Tale iter, prevede infatti, che il sistema di assegnazione dei diritti all’aiuto sia articolato sulla base di tre momenti differenti ai quali corrispondono normalmente (e salvo casi particolari) tre annualità differenti.
Va evidenziata l’importanza che, per il pagamento di base, hanno le annualità 2013, 2014 e 2015 nel sistema della Nuova Pac. Il 2013 per la presentazione della domanda di aiuto, requisito in generale imprescindibile (salvo deroghe circostanziate e particolari di cui si è già dato conto nel mio precedente articolo) per ottenere l’assegnazione dei nuovi titoli; il 2014 per la determinazione del valore dei titoli sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014; infine il 2015 per l’assegnazione dei nuovi titoli sulla base delle superfici dichiarate nella Domanda Unica 2015. Più semplicemente: mentre il valore dei titoli dipenderà dai pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, il numero dei titoli assegnati ad ogni agricoltore sarà pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nella domanda di aiuto per il 2015. Al sistema così delineato va però aggiunta un’importantissima precisazione: la possibilità per l’agricoltore attivo di poter prendere in considerazione il valore del pagato di un’annualità diversa dal 2014, in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali così come fissate dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. L’art. 19 del Regolamento (UE) n.639 del 2014 prevede infatti una simile opzione qualora vengano prodotti i documenti giusitificativi del verificarsi della causa di forza maggiore o delle circostanze eccezionali e qualora tali eventi di forza maggiore e tali circostanze eccezionali non fossero prevedibili al momento di presentazione della domanda ralativa all’anno in cui tali eventi si sono verificati.
Ma vediamo nel dettaglio la normativa. In primo luogo le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che possono assumere rilievo sono le seguenti:
a) decesso del beneficiario agricoltore attivo;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
e) epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. Nella casistica di cui alla lettera F sono inoltre ricompresi anche i casi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell’azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.
A titolo di esempio, in caso di decesso del benficiario agricoltore attivo la documentazione obbligatoria sarà rappresentata da:
A1) copia del certificato di morte;
A2.1) scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa,
A2.2) dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto richiedente con indicazione della linea ereditaria; in caso di coeredi, delega di tutti i coeredi al soggetto richiedente affinchè rilasci la diciarazione sostitutiva.
A3) elementi da cui si desuma la qualifica di “agricoltore attivo” del soggetto richiedente vale a dire: certificato di attribuzione della partita iva oppure dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di partita iva.
In caso di incapacità professionale di lunga durata
B1) certificazione medica attestante una lunga degenza o malattie invalidanti o correlate alla specifica attività professionale svolta.
Per tutti gli altri documenti giustificativi relativi alle lettere c, d, e, f si rinvia a quanto indicato nell’apposita circolare AGEA prot. n.142.
Si rende poi opportuno evidenziare tre importantissime precisazioni in relazione alla tematica in oggetto e, più precisamente:
A) La data di presentazione della domanda all’Organismo pagatore competente prevista per la campagna 2015 è fissata, per quanto concerne la comunicazione ai sensi dell’art. 4 Regolamento (UE) n.640/2014 (cause di forza maggiore e circostanza eccezionali) entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, e comunque non oltre il 10 giugno 2016;
B) Ai sensi dell’art.8, comma 2 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, è possibile prendere in considerazione un’annualità diversa dal 2014 quando i pagamenti diretti ricevuti nell’anno in cui si è verificato l’evento di forza maggiore o la circostanza eccezionale sono inferiori all’ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell’anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali;
C) Infine l’annualità da prendere in considerazione ai fini del calcolo del valore dei titoli sarà quella immediatamente precedente all’annualità in cui si sono verificati gli eventi di forza maggiore o eccezionali. In particolare l’agricoltore interessato dovrà dichiarare l’esistenza di una causa di forza maggiore o di una circostanza eccezionale verificatisi, sia nell’annualità 2014 sia, eventualmente, nell’annualità precedente o nelle annualità precedenti, fino a risalire all’annualità priva dell’evento di forza maggiore o della circostanza eccezionale: tale ultima annualità sarà quella presa in considerazione ai fini del calcolo del valore dei titoli. La questione è più chiara se esemplificata con un approccio casistico.
Il Caso: Tizio, dopo avere presentato regolare domanda di aiuto per l’anno 2014, subisce un grave danno all’attività di coltivazione per il verificarsi di una calamità naturale (inondazione, terremoto, eruzione vulcaniche): calamità naturale non prevedibile al momento della presentazione della domanda stessa.
In tal caso, presentando adeguata comunicazione all’organismo pagatore entro il 16 giuno 2016 munito del relativo documento giusitificativo (es. provvedimento della Protezione Civile accertativo dello stato di calamità), potrà vedersi calcolare il valore dei titoli non sull’annualità 2014 bensì sull’annualità 2013. In tal caso per l’assegnazione dei nuovi titoli pac (2015-2020), il valore dei titoli dipenderà dai pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2013 mentre per l’assegnazione dei titoli occorrerà apposita comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n.640/2014 (comunicazione che informa l’organismo pagatore della presenza di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali). – Per scaricare le circolari Agea utilizzate nella redazione di questo studio clicca sui nomi: AGEA1, AGEA2, AGEA3 Autore: Massimiliano Carnia, avvocato presso il foro di Biella con studio in Via XX Settembre n.17, specializzato in materia agraria e passaggi generazionali d’impresa. email avvcarnia_ pac@yahoo.it (20.05.2015)