Proseguiamo la nostra analisi sulla nuova Pac, in particolare sul regolamento OCM. Come sappiamo, il 29 giugno i ministri dell’agricoltura riuniti al Consiglio hanno accettato l’accordo provvisorio raggiunto in precedenza tra i negoziatori sugli elementi chiave della riforma della politica agricola comune (PAC), in modo che la proposta possa diventare parte del diritto dell’UE. Paolo Magaraggia (Coldiretti Bruxelles) ci illustra cosa è stato deciso sulla gestione dei mercati e altre misure. (AVVISO).
(La descrizione di seguito riportata rappresenta una sintesi dei principali elementi dell’accordo interistituzionale redatta sulla base della composizione dei testi di compromesso sui principali elementi oggetto di divergenza tra i Colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) e la Commissione europea. Tali elementi, pertanto, non possono essere considerati come definitivi in quanto devono essere ancora sottoposti alla verifica tecnica e giuridica-linguistica da parte dei servizi della Commissione)
4 blocchi per il regolamento OCM
Ricordiamo innanzi tutto che al super trilogo del 24-25 giugno 2021, i colegislatori sono riusciti a raggiungere un accordo sui punti in sospeso del regolamento OCM.
Nel corso del primo trilogo, il 2 dicembre 2020, la discussione sulla proposta di regolamento che modifica l’OCM è stata ripartita in quattro blocchi:
• Blocco 1: la gestione dei mercati e le relative disposizioni in materia di intervento, misure eccezionali e di gestione delle crisi, trasparenza dei mercati e importazioni;
• Blocco 2: il settore vitivinicolo e le indicazioni geografiche, comprese tutte le disposizioni relative al settore vitivinicolo, i vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 e il regolamento (UE) n. 1151/2012;
• Blocco 3: le organizzazioni dei produttori e interprofessionali, nonché le disposizioni in materia di concorrenza;
• Blocco 4: le norme di commercializzazione, i programmi destinati alle scuole, il POSEI e le isole minori del Mar Egeo, così come le disposizioni transitorie e finali.
GESTIONE DEI MERCATI (BLOCCO 1 )
Le tre le istituzioni hanno convenuto:
– sulla necessità di mantenere l’orientamento al mercato della PAC,
– rispettare le regole dell’OCM e gli accordi internazionali e prendere in considerazione l’impatto sul bilancio,
– una dichiarazione politica congiunta per affrontare gli aspetti commerciali e dell’OCM,
– importazioni dai Paesi terzi: documento non ufficiale della Commissione su garanzie speciali affinché le importazioni rispettino gli standard ambientali e sanitari dell’UE, con controllo attraverso gli osservatori dei mercati agricoli.
Prodotti ammissibili all’intervento pubblico
I termini d’intervento saranno prorogati di un mese per il frumento, il latte scremato in polvere e il burro. Inoltre, l’intervento è stato esteso tutto l’anno per carni bovine, riso, orzo o mais.
Per quanto riguarda la richiesta del Parlamento, di ampliare l’ambito di applicazione al settore zucchero per le preoccupazioni di orientamento al mercato, considerando che la Commissione ha ritenuto che l’inclusione dello zucchero sia prematura, le tre istituzioni hanno concordato la dichiarazione di cui all’allegato IV.
SETTORE VITIVINICOLO (BLOCCO 2 )
Autorizzazioni diritti di impianto – Proroga del sistema di autorizzazioni per i diritti di impianto al 2045, con due revisioni intermedie nel 2028 e nel 2040. Gli Stati membri possono decidere che, se il reimpianto riguarda la stessa parcella o parcelle in cui è stata intrapresa l’estirpazione, le autorizzazioni sono valide per sei anni dalla data di concessione.
Varietà vietate – Mantenimento dello status quo sul divieto relativo alle varietà ibride senza la Vitis vinifera e su sei varietà di uve
Varietà autorizzate – Esenzione dall’autorizzazione per impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche e per la coltura di piante madri per marze.
Dealcolizzazione del vino – Sono state riconosciute due categorie di vini dealcolizzati: vini parzialmente dealcolizzati (che possono includere le DOP e IGP) e vini completamente dealcolizzati (che includono le IGP).
Etichettatura nutrizionale del vino –Le norme sull’etichettatura sono modificate: il valore energetico dei vini dovrà essere specificato, l’elenco degli ingredienti potrebbe essere disponibile tramite un codice QR
Vini sfusi – Una deroga, a determinate condizioni, ai termini di pagamento previsti dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali è prevista per i vini sfusi.
Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti