L’art. 37 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazione) convertito con la L. 120/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.09.2020 prescrive che tutte le imprese individuali o costituite in forma societaria iscrivano al registro imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.
Tutte le imprese che non abbiano ancora provveduto devono pertanto ottemperare all’obbligo di comunicazione di una PEC (Posta Elettronica Certificata) valida e al registro imprese.
Sanzioni per chi non ha la PEC
In difetto di comunicazione entro il 1° ottobre 2020 l’ufficio del Registro delle imprese dovrà procedere all’accertamento dell’omissione elevando la conseguente sanzione, che ai sensi del medesimo articolo 37 del citato decreto risulta triplicata per le imprese individuali e raddoppiata per le società. In particolare:
· per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
· per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro. (Fonte: Confagricoltura)