La nuova condizionalità prevede i “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO). Parliamo del CGO 7 – Regolamento (ce) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Il criterio è relativo all’immissione sul mercato degli agrofarmaci. LEGGI L’A PUNTATA PRECEDENTE DELLO SPECIALE CONDIZIONALITA’.
SI APPLICA A AGROFARMACI
Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.
IN COSA CONSISTE
Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità di uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuali previsti. Autore: Azzurra Giorgio agrofarmaci
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