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NUOVO STOP ALLA REVISIONE DELLE MACCHINE

da | 13 Feb 2016 | Norme e tributi

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CONFAI-LOGOSulla revisione delle macchine agricole è arrivata dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera la proroga di sei mesi, che differisce al prossimo 30 giugno il termine. Lo annuncia il presidente di Confai, Leonardo Bolis, che ritorna sull’aspetto più pregnante del provvedimento: «Si potrà rinviare sine die la revisione delle macchine agricole – dichiara – ma allora delle due, l’una: o era l’ennesimo auspicio di chi riteneva di fare cassa con l’agricoltura e le attuali condizioni di mercato lo rendono inattuabile, almeno per il momento, oppure ci si è accorti che il pacchetto della revisione, così come è stato impostato, non assolve gli obiettivi annunciati di sicurezza sul lavoro, come la Confederazione degli Agromeccanici e Agricoltori Italiani ha sostenuto sin dall’inizio». I contoterzisti definiscono dunque scontata la proroga e bocciano l’intera operazione di revisione, che ha ricevuto critiche aspre anche da Confagricoltura.

Ricordiamo che l’obbligo di revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici è entrato formalmente in vigore lo scorso 31 dicembre ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ma l’esame del Milleproroghe, all’esame del Senato, può modificare sensibilmente il quadro, a partire proprio dalle scadenze previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015, in base al quale per i trattori agricoli è prevista la revisione generale dal 31 dicembre 2015, e successivamente ogni 5 anni entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno di immatricolazione; i trattori immatricolati entro il 31 dicembre 1973 dovranno invece affrontare la revisione entro il 31 dicembre 2017, quelli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 entro il 31 dicembre 2018, quelli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 entro il 31 dicembre 2020, quelli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 entro il 31 dicembre 2021, mentre i trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 affronteranno la revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione. Per le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi la revisione è prevista a far data dal 31 dicembre 2017, per i rimorchi agricoli a far data dal 31 dicembre 2017, mentre le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili, le macchine sgombraneve e i carrelli sono sottoposti alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.  Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 maggio 2015 è consultabile al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/30/15A04679/sg

Sempre dal 31 dicembre è entrato in vigore l’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole (patentino), ai sensi dell’articolo 124 del Codice della strada. Tale norma prevede che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, del codice della strada. Più precisamente, secondo quanto specificato dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. 4857 del 22/02/2013, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

  • A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h;
  • B se le stesse superano i limiti su descritti. Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria: B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
  • C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali.

L’essere in possesso della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Per ottenere il patentino, secondo notizie diffuse di recente dall’ufficio studi della Confederazione Italiana Agricoltori, secondo quanto stabilito dall’accordo Stato-Regione del 2012, è necessaria la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo, e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione. I lavoratori autonomi o subordinati che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre 2015, utilizzano le macchine agricole e non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti) sono obbligate a frequentare da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’abilitazione professionale. I lavoratori autonomi/subordinati che possono invece dimostrare l’esperienza pregressa di guida dei mezzi pari almeno a 2 anni in base, sono soggetti al corso di aggiornamento (con un numero di ore ridotte rispetto al corso completo di abilitazione) entro il 13 marzo 2017 L’esperienza pregressa dei due anni, secondo quanto stabilito da una circolare diffusa l’11 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro, per gli autonomi può essere dimostrata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara esperienza di conduzione; nel caso invece di lavoratore subordinato, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che questa volta deve attestare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto attività alle dipendenze dell’impresa agricola/edile. Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio la guida senza patente di macchine agricole oppure macchine operatrici non è più oggetto di semplice multa amministrativa, ma di specifica sanzione penale prevista dall’art. 116, comma 15 del Codice della Strada (ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; per ipotesi di recidiva arresto fino ad un anno). Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al Art. 116, comma 17 del Codice della Strada (fermo amministrativo o sospensione patente, , in caso di recidiva confisca del veicolo). All’incauto affidamento del veicolo, si applicano invece le sanzioni di cui all’Art.116, comma 14 del Codice della Strada (sanzione amministrativa da 389 euro a 1.559 euro). Per leggere il testo completo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/30/15A04679/sg

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