La Commissione Europea, con il Reg. Ue 53/2016 (puoi scaricarlo QUI) ha rivisto i livelli massimi di residuo (LMR) ammessi per le seguenti sostanze attive utilizzate in agricoltura: dietofencarb (un fungicida per il quale non esistono formulati commerciali registrati in Italia); metosulam (un erbicida appartenente al gruppo delle triazolopirimidine, di cui in passato esisteva un formulato registrato su riso, ma che oggi è contenuto in miscela con glifosate solo in un prodotto ad uso “garden”); mesotrione (erbicida di diffuso impiego su mais, contenuto in prodotti sia di pre che di post emergenza); pirimifos-metile (insetticida utilizzato per prevenire e contrastare le infestazioni dei magazzini e dei prodotti immagazzinati, contenuto in diversi formulati commerciali autorizzati per il trattamento delle derrate o dei locali di stoccaggio).
In particolare merita attenzione il nuovo LMR su riso per il pirimifos-metile che, conformemente alle indicazioni fornite dall’EFSA, viene fissato a 0,5 ppm (mg/kg), contro le 5 ppm (mg/kg) previste dal precedente Reg. Ue 396/2005 (analoga riduzione del LMR si applica a mais, segale e grano saraceno, mentre per gli altri cereali rimane al momento valido il LMR a 5 ppm).
Il Reg. Ue 53/2016 è entrato in vigore il 9 febbraio ma, come specificato dall’art.2, si applica ai prodotti agricoli che si andranno a commercializzare dopo il 9 agosto 2016 (fino a tale data si applicano i vecchi LMR previsti dal Reg. 396). Ciò dovrà comportare ancor maggiore attenzione, in funzione del prossimo raccolto, nella gestione dei magazzini e dei cereali immagazzinati, benché i rinvenimenti di residui di pirimifos-metile siano stati finora piuttosto rari: tuttavia, fece scalpore all’epoca il caso di due campioni di riso sedicente “biologico” contaminati da pirimifos-metile ufficialmente riscontati dal MinSalute nel lontano 2002. Si trova alla pagina 54 della relazione scaricabile QUI. Autore: Flavio Barozzi, dottore agronomo – flavio.barozzi@odaf.mi.it (09.02.2016)