Il DL 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto) concede un ulteriore rinvio, rispetto a quanto previsto dagli art. 126 e 127 del D.L. n.34/ per i versamenti fiscali e contributivi già sospesi in base ai degli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e 18 del D.L. n. 23/2020 (Decreto “Liquidità).
Gli stessi versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per il 50% dell’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 settembre o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre, e per il restante 50% mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Nuova disposizione sulla cassa integrazione agricola
Con una nuova disposizione dedicata del Decreto Agosto viene rinnovata la possibilità di far ricorso al trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La CISOA può infatti essere richiesta per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alla CISOA si applica la speciale disciplina di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020 per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anziché l’ordinaria normativa contenuta nell’articolo 8 della legge n. 457/1972.
Quando presentare la domanda di CISOA
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020 (entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020). Anche per la CISOA viene specificato che gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della previgente (art.19, c. 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020) collocati, anche in parte, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal decreto-legge n. 104/2020 in commento.
La norma precisa infine che i periodi di integrazione in oggetto sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972, al fine di non pregiudicare l’eventuale diritto alla CISOA ordinaria. Questa precisazione della legge conferma, a nostro avviso, che i datori di lavoro agricolo – una volta esauriti i periodi speciali di CISOA per COVID-19 introdotti dal decreto-legge n. 34/2020 e ora dal decreto-legge n.104/2020 – possono accedere alle 90 giornate di CISOA secondo le regole ordinarie. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)