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NUOVE NORME RIFIUTI

da | 18 Mar 2021 | Norme e tributi

MUD

Il Decreto Legislativo 116/2020 ha introdotto, a partire dal 2021, rilevanti modifiche al Testo Unico Ambientale in attuazione delle Direttive UE meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.Le novità hanno un importante impatto sulle attività agricole e in particolare producono effetti penalizzanti sulla gestione dei rifiuti e sul pagamento della Tari.

Alla luce delle modifiche e in attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, la situazione per il settore agricolo è la seguente:

  • i rifiuti agricoli prodotti da utenze domestiche continuano a essere classificati quali rifiuti urbani e possono essere conferiti nell’ambito del servizio pubblico per cui si paga la Tari;
  • i rifiuti prodotti da attività di impresa agricola in senso stretto continuano a essere classificati quali rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato, o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;
  • i rifiuti generati dagli uffici/bagni/mense della struttura aziendale dell’azienda agricola, salvo diversi chiarimenti, devono essere classificati quali rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato, o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;
  • i rifiuti generati da attività connesse a quella agricola, quali per esempio l’attività di ristorazione per gli agriturismi o degustazione per gli enoturismi e la vendita diretta di prodotti agricoli sono classificati rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato, o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico.

La novità principale è pertanto rappresentata dal punto 4) che oggi impone l’esclusione dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività connesse delle attività agricole (quali per esempio i rifiuti degli agriturismi e/o i rifiuti degli spacci agricoli), salvo convenzioni con il gestore. Quale corollario si prospetta anche l’ipotesi di proporzionale riduzione della Tari come conseguenza della qualifica di rifiuto speciale non gestito dal servizio pubblico di parte dei rifiuti prodotti.

Richiesta di proroga delle nuove norme sulla gestione rifiuti

Confagricoltura, insieme ad altre organizzazioni della filiera, ha inviato una lettera sia al Mipaaf, sia al Ministero della transizione ecologica per chiedere un congruo periodo di proroga per l’entrata in vigore delle nuove norme.

Fino all’anno scorso le attività agrituristiche erano semplicemente assoggettate alla Tari, tenendo presente quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162. I giudici di Palazzo Spada, confermando una decisione del Tar Umbria, avevano infatti stabilito che sebbene l’attività agrituristica sia da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non possono considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non deve condurre alla conclusione che si tratti di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l’attività agrituristica è da qualificarsi come agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)

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