La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Credito di imposta con la Nuova Sabatini
Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192 di cui alla legge sopra citata, laddove è stabilito che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. Il Ministero precisa, ancora, che poiché per la “Nuova Sabatini” le percentuali agevolative sono “basse” rispetto al costo sostenuto per l’acquisto del bene strumentale, nell’applicazione del cumulo in questione non si supererebbe il costo sostenuto per l’acquisto del bene.